Trasferimento

In alternativa al riscatto, l'aderente potrà mantenere la posizione, anche sospendendo la contribuzione, o decidere di trasferirla ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo

Trasferimento

In alternativa al riscatto, l'aderente potrà mantenere la posizione, anche sospendendo la contribuzione, o decidere di trasferirla ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. Ad esempio, se un lavoratore dipendente ha aderito su base collettiva, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa, in caso di cambio azienda.

L'operazione non è soggetta a tassazione e consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare. Prima del termine minimo di due anni, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento o Statuto del fondo pensione. (4. Continua)

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