Con la recentissima entrata in vigore del decreto 22 gennaio 2008 n° 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 61 del 12 marzo 2008, è stata introdotta, dall'articolo 13, la previsione che nel caso di trasferimento di un immobile a qualsiasi titolo, il venditore debba consegnare all'acquirente la relativa documentazione amministrativa, nonché il libretto di uso e manutenzione.
Il decreto sembra riferirsi a tutti gli immobili senza distinzione riferita all'epoca costruttiva, mentre viene fatta distinzione tra impianti realizzati prima o dopo l'entrata in vigore del decreto e quindi prevede una diversa documentazione da allegare.
La dichiarazione di conformità da redigere sulla base dei modelli allegati al decreto, viene rilasciata dall'impresa installatrice, ovvero dai responsabili degli uffici tecnici interni alle imprese non installatrici.
Nel caso invece la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non più reperibile, la stessa può essere sostituita, per i soli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto, da una «dichiarazione di rispondenza» resa da un competente professionista.
La norma in questione, introdotta dal sopra menzionato decreto, sembrerebbe però andare a scontrarsi con quella già presente nel codice civile e più precisamente con quanto contenuto nell'articolo 1490 relativo alla garanzia per i vizi della cosa venduta.
Detto articolo, che non è stato modificato, al secondo comma disciplinare infatti la garanzia a carico del venditore sui vizi della cosa.
Sembrerebbe pertanto ammissibile, in base al codice civile, una deroga convenzionale all'obbligo di garanzia della conformità degli impianti.
Rimaniano naturalmente in attesa di chiarimenti da parte del competente Ministero.
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