da Roma
Dal tribunale di Roma è arrivata la risposta che Piergiorgio Welby non avrebbe mai voluto sentire: il suo ricorso è stato respinto, il giudice al quale aveva chiesto di essere aiutato a morire ha stabilito che non è compito suo ordinare a un medico di staccare la spina a un paziente che vuole smettere di soffrire. Per questo serve una legge, che nel nostro paese ancora non cè. Il giudice civile Angela Salvio non nega il diritto di Welby a pretendere che gli venga interrotta la respirazione assistita dopo essere stato sedato, ma questo diritto non è tutelato dallordinamento, il quale non definisce a livello giuridico laccanimento terapeutico. Soltanto un intervento legislativo, come quello che in passato ha stabilito i limiti della morte cerebrale, può risolvere il problema. Ma a Welby questo non interessa, per lui non cè abbastanza tempo. Può forse sperare in un ricorso contro la sentenza. «Deciderà lui stesso», hanno detto i legali di di Welby.
Certo, dopo che la Procura nel suo parere aveva riconosciuto il diritto del malato a interrompere la terapia che lo tiene in vita, Welby sperava davvero in una risposta positiva del tribunale civile. Cinque giorni dopo la discussione del ricorso, invece, ecco il no del giudice messo nero su bianco in una motivazione di undici pagine. «In assenza della previsione normativa e degli elementi concreti di natura fattuale e scientifica di una delimitazione giuridica di ciò che va considerato accanimento terapeutico - scrive la Salvio - va esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dellazione da far valere. E ciò comporta di conseguenza linammissibilità dellazione cautelare». Il giudice si sofferma a lungo su cosa debba intendersi per accanimento terapeutico, il cui divieto si basa su principi costituzionali di tutela della dignità della persona. Eppure, quando si tratta di mettere in pratica il diritto del paziente che pretende venga cessata una determinata attività medica di mantenimento in vita, il divieto di accanimento terapeutico non è regolato dalla legge e la decisione sulleventuale interruzione delle cure è lasciata alla discrezionalità del medico. «Un diritto - scrive la Salvio - può dirsi effettivo e tutelato solo se lordinamento positivamente per esso preveda la possibilità di realizzabilità coattiva della pretesa in caso di mancato, spontaneo adempimento alla richiesta del titolare che intenda esercitarlo». Ma il tribunale ribadisce che tale diritto a richiedere linterruzione della respirazione assistita, seppur «sussistente», è tuttavia affidato alla «discrezionalità e alla coscienza individuale» di qualsiasi medico al quale la richiesta venga fatta. A supporto di tale ragionamento la Salvio cita il ricorso di uno dei due medici curanti di Welby, Giuseppe Casale, sostenitore della cura dei malati terminali con cure palliative. «Casale - si legge nella sentenza - ha affermato in udienza che nel caso Welby non cè accanimento terapeutico perché il respiratore artificiale non è futile, se io stacco il respiratore il paziente muore»
Il giudice, dunque, ritiene di avere le mani legate e a questo punto invoca la politica affinché colmi il vuoto legislativo. «Solo la determinazione politica e legislativa - si legge nella sentenza - facendosi carico di interpretare laccresciuta sensibilità sociale e culturale verso le problematiche relative alla cura dei malati terminali di dare risposte alla solitudine e alla disperazione dei malati di fronte alle richieste disattese, ai disagi degli operatori sanitari e alle istanze di fare chiarezza nel definire concetti e comportamenti, può colmare il vuoto di disciplina anche sulla base di solidi e condivisi presupposti scientifici che consentano di prevenire abusi e discriminazioni». Il «principio di autodeterminazione e del consenso informato» viene definito una grande conquista civile. Peccato che della legge 145/2001 non siano mai stati emanati i decreti attuativi. Non cè alcun dubbio, secondo il giudice, sul fatto che «lordinamento giuridico non preveda nessuna disciplina specifica sullorientamento del rapporto medico-paziente e sulla condotta del medico ai fini dellattuazione pratica del principio di autodeterminazione per la fase finale della vita umana».
Per gli avvocati di Welby la decisione del giudice Salvio «è errata».
Il tribunale non stacca la spina a Welby
Il verdetto: «Il diritto del paziente non è tutelato dalla legge». I legali: deciderà lui se fare ricorso
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.