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In un condominio, dopo che l’assemblea annuale ordinaria non conferma l’amministratore uscente, alcuni condomini (5 su 28) interessano un altro professionista il quale, nel silenzio del predetto amministratore uscente, convoca a sua firma una assemblea straordinaria con all’ordine del giorno: la «ratifica della sua nomina» a nuovo amministratore del condominio. L’assemblea, con pochi presenti e molte deleghe, approva a maggioranza. Sperandomi di essermi spiegato a sufficienza, chiedo se tutto ciò è regolare. Grazie.

La questione posta attiene alle interessanti problematiche inerenti la convocazione delle assemblee condominiali e la nomina dell'amministratore del condominio. Si può ritenere che, così come riassunta dal lettore, la procedura seguita da questo sedicente «nuovo amministratore» possa essere ritenuta irregolare e oggetto di puntuali contestazioni.
Il primo problema attiene alla convocazione dell'assemblea, la quale può essere fatta soltanto dall'amministratore in carica ovvero, in mancanza di costui, ad iniziativa dei condomini, ciò in virtù dell'art 66 Disp. Att. Cod. Civ. Nel caso in questione, il nuovo professionista, non avendo ancora assunto la carica di amministratore, non aveva alcun titolo per procedere alla convocazione assembleare.
Altro problema riguarda la successione alla carica di amministratore di condominio. La Corte di Cassazione ha più volte (tra le altre sentenze quella recentissima numero 1405 del 23.1.2007) evidenziato che l'amministratore decaduto o dimissionario continua infatti ad esercitare tutti i propri poteri attinenti alla vita ordinaria del condominio, ivi compresa la convocazione di una nuova assemblea, fino a che non viene nominato il successore e costui non entra nel pieno delle proprie funzioni.


In ordine, da ultimo, alla possibilità di ratifica e alla maggioranza con cui la stessa è stata deliberata in assenza di documentazione gli elementi forniti dal pur attento lettore non appaiono sufficienti a prendere una netta posizione. Cordiali saluti.

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