Università: cambiare si può ma con coraggio

Paola Potestio

Il grande clamore di queste settimane attorno al disegno di legge sulla docenza universitaria approvato dalla Camera rende opportuno ripercorrere brevemente il percorso che ha condotto al testo approdato al Senato.
Il disegno iniziale, presentato dal ministro Moratti nel febbraio 2004, era concepito attorno a quattro punti principali: il ritorno a una selezione nazionale della docenza; la soppressione del ruolo di ricercatore e l'introduzione di contratti quinquennali per ricerca e didattica integrativa (rinnovabili una sola volta); la soppressione della distinzione tra tempo pieno e tempo definito; l’apertura all'esterno attraverso contratti a tempo determinato. Le modalità previste per la realizzazione di questi punti apparivano per diversi aspetti migliorabili, ma il progetto complessivo era senz'altro ragionevole.
Del tutto irragionevoli sono state invece le reazioni. La piazza, le proteste dei ricercatori, un'opposizione politica, poco attenta agli interessi generali e molto proiettata alla demonizzazione dell'avversario hanno impedito un dibattito sereno e una critica costruttiva al progetto originario. La lettura del disegno nei termini di un «gravissimo attacco al sistema pubblico dell'università italiana» ha trovato una quantità di sostenitori. Nell'illusorio tentativo di placare accuse e reazioni si è invece aperta una continua rincorsa a sempre più ampie e ingiustificate «sistemazioni».
Il testo cui si è oggi approdati non ha così quasi più nulla a che vedere con il progetto iniziale. C'è intanto il pasticcio dei concorsi per professore: è contemporaneamente prevista sia l'idoneità nazionale che un concorso locale, richiesto dall'opposizione con l'aggiunta di un emendamento: tutti i commissari sono sorteggiati e non vi sono membri interni. Un emendamento inefficiente. La necessità di provvedere a molte commissioni comporterà l'ampliamento del numero dei potenziali commissari. La casualità dei risultati e le possibilità di accordi risultano ampliate. Inoltre le chiamate delle facoltà da una lista nazionale di idonei tutelano meglio proprio l'autonomia delle facoltà. Le «sistemazioni», la cruciale debolezza di questo testo, sono operate in molti modi: attraverso riserve di posti; attraverso il raddoppio delle idoneità per posti di associato; attraverso l'attribuzione, su domanda, del «titolo di professore aggregato» a ricercatori, assistenti, tecnici laureati. Il titolo può peraltro essere attribuito anche a personale in servizio nelle università, in possesso di una qualifica di «elevata professionalità».
Le università possono ora attribuire incarichi di «professore aggregato» senza alcun vincolo temporale. Il disegno non conserva nemmeno la struttura inizialmente prevista per la fase di ingresso dei giovani. Si stabilisce infatti che i contratti di ingresso, triennali, possono essere rinnovati, ma non si pone alcun limite.
In sintesi, il testo attuale non opera alcuna vera riforma della docenza universitaria, ma si riduce a riaffermare la logica dell'Ope legis che ha ispirato in larghissima misura la regola dei concorsi locali introdotta dal ministro Berlinguer. Molti degli attori che hanno contribuito a questo esito oggi si chiamano fuori e partecipano al coro delle critiche. Il ministro e il governo sembrano dunque essere rimasti con il cerino in mano. Ma proprio il riconoscimento di un prodotto affatto diverso dal progetto iniziale dovrebbe suggerire un atto di coraggio: ritirare o abbandonare questo disegno di legge, puntando per ora solo a uno stralcio della norma sui concorsi nazionali e a una riapertura del dibattito. Senza una tale base è difficile pensare a una riforma efficace della docenza universitaria.

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