Roma - Pene più severe per chi commette il reato di violenza sessuale, possibilità per gli enti locali e per la presidenza del Consiglio di costituirsi parte civile nei processi, allungamento dei tempi di prescrizione del reato, programmi scolastici contro la violenza e la discriminazione sessuale. Sì dell’Aula della Camera al testo sulla violenza sessuale. Il provvedimento, approvato con 447 sì e 29 no ora passa al Senato. La votazione finale è stata a scrutinio segreto, su richiesta del gruppo del Pd.
Stralciata la norma "wanted" Oggi pomeriggio, prima dell'approvazione definitiva, è stata stralciata dal testo la norma che prevede l’affissione di manifesti con la foto dei ricercati. La decisione è stata presa dal Comitato dei nove della commissione Giustizia di Montecitorio su proposta della relatrice Carolina Lussana (Lega), che nel corso della seduta dell’Aula dell’8 luglio scorso aveva proposto uno stop all’esame del provvedimento alla luce delle perplessità espresse anche da esponenti della maggioranza sulla norma. Lo stralcio sarà sottoposto al voto dell’Assemblea - la seduta inizia alle 14 - e se dovesse essere approvato il provvedimento verrà votato all’unanimità da tutti i gruppi. "Oggi abbiamo approfondito le osservazioni emerse in Aula - ha raccontato Lussana al termine del Comitato dei nove - sono state anche prese in considerazione alcune proposte di mediazione che prevedevano di limitare la misura solo ai latitanti ma le perplessità dell’opposizione restavano circa l’opportunità della norma". Quindi "ho proposto lo stralcio per inserire la questione in un provvedimento ad hoc sui rilievi fotografici" che "preveda ad esempio la stessa misura anche per reati più gravi".
Il sì dei centristi e del Pd Soddisfatta della decisione l’Udc: "Diamo atto alla relatrice di aver risolto l’unico punto dirimente rimasto nel provvedimento - ha commentato Roberto Rao - ora resta un provvedimento ampiamente condiviso. In Aula voteremo sì. Con la nostra opposizione abbiamo evitato rincorse demagogiche. Abbiamo fatto un buon lavoro". Il Pd pure accoglie con favore lo stralcio anche se la capogruppo in Commissione Donatella Ferranti prima di cantare vittoria e annunciare il suo voto favorevole al testo vuole aspettare che effettivamente l’Aula approvi lo stralcio. "Lo stralcio è un primo passo - ha commentato Ferranti - è un segnale positivo di uscita dalla logica della sola repressione".
Cosa cambia:
PENE PIÙ SEVERE Chi commette il delitto di violenza sessuale è
punito con la reclusione da sei a dodici anni (nell’attuale
codice penale il massimo della pena è dieci anni), nei casi di
minore gravità la pena è ridotta da due a sei anni.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI L’aggravante scatta nei casi in cui la
violenza sessuale è commessa sui minori di sedici anni (nel
codice attuale la soglia d’età è quattordici anni); nel caso
venga commessa con l’uso di armi, di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti; o da persona
travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio; su una persona sottoposta a
limitazioni di libertà personale; su una donna incinta; su
persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica; su un
disabile. L’aggravante, cioè la reclusione dai sette ai quindici
anni, scatta anche nel caso in cui la violenza sessuale venga
commessa da un ascendente, da un genitore anche se adottivo o da
un tutore o nel caso in cui il delitto avvenga sul luogo di
lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione
d’opera. Aumentano gli anni di reclusione fino a sedici anni se
il fatto è commesso su un minore di dieci anni.
ERGASTOLO Scatta se dal delitto di violenza sessuale deriva la
morte della vittima.
LESIONI GRAVI La pena non può essere inferiore a otto anni se
dalla violenza deriva una lesione personale grave e se la lesione
è gravissima la reclusione non può essere inferiore ai dieci
anni.
MOLESTIE SESSUALI Chiunque arreca molestia a qualcuno mediante
un atto o un comportamento dai contenuti esplicitamente sessuali
è punito con la reclusione dai sei mesi ai due anni e con la
multa da mille a 3mila euro.
VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO È punita con la reclusione da sette
a sedici anni (la pena massima attuale è di 12 anni). Se
ricorrono le circostanze aggravanti la pena può arrivare a 20
anni e non può essere comunque inferiore a dodici anni se la
vittima ha meno di dieci anni o se dalla violenza deriva una
lesione personale grave, se la lesione personale è gravissima la
pena non può essere inferiore a quindici anni. La pena è
aumentata fino alla metà nel caso di recidiva mentre diminuisce
per il partecipante che abbia avuto una minima importanza nella
preparazione o nell’esecuzione del reato.
PRESCRIZIONE I termini di prescrizione del reato sono
raddoppiati nei casi di reato di violenza sessuale.
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI La reclusione è dai
due ai sei anni. La pena è aumentata se la vittima ha meno di
quattordici anni. Se dal reato deriva la morte della vittima la
pena è dai dodici ai venti anni di reclusione.
INTERVENTO IN GIUDIZIO L’ente locale impegnato direttamente o
tramite i servizi per l’assistenza della vittima e il centro
antiviolenza possono intervenire in giudizio. Può farlo pure la
presidenza del Consiglio, anche attraverso l’osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
INIZIATIVE SCOLASTICHE CONTRO LA VIOLENZA Il ministro
dell’Istruzione, nei limiti degli ordinari stanziamento di
bilancio, può promuovere, nell’ambito di programmi scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative di
sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza e
discriminazione sessuale.
STATISTICHE SULLA VIOLENZA Il ministro delle Pari Opportunità e quello della Giustizia assicurano ogni due anni almeno lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni di stalking e di violenza sessuale che ne evidenzi le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio.
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