Milano - Si riuscirà anche nel nostro Paese a passare dal concetto di Stato come unico garante del destino previdenziale degli italiani verso un sistema previdenziale integrativo privato? Lo si scoprirà nei prossimi mesi. È partito, infatti, il conto alla rovescia per la riforma della previdenza complementare che rivoluzionerà in maniera sostanziale l’istituto del trattamento di fine rapporto (Tfr). Con largo anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto dal decreto legislativo 252/05, ogni lavoratore dipendente del settore privato avrà sei mesi di tempo a decorrere dal 1° gennaio 2007 per decidere dove allocare il proprio Tfr maturando. Importante sottolineare che decidere è un diritto di ogni lavoratore, che il proprio datore di lavoro non può negare.
Tutto come prima La prima opzione è quella di mantenere inalterato l’attuale regime del Tfr, comunicando per iscritto al datore di lavoro la volontà di lasciare in azienda gli accantonamenti che matureranno. Tale scelta potrà essere in ogni momento revocata, e il lavoratore potrà conferire il Tfr a una forma previdenziale complementare. Attenzione però, per le aziende con almeno cinquanta dipendenti, il Tfr non rimarrà presso l’azienda ma sarà destinato ad un apposito fondo denominato «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto», istituito presso l’Inps con le modalità di rivalutazione previste dall’art. 2120 del Codice civile (vedi box esplicativo).
È opportuno ricordare che si tratterà di un fondo a ripartizione, cioè gestito con un sistema di finanziamento nel quale le prestazioni erogate nel corso dell’anno (le liquidazioni dei dipendenti) sono finanziate dalle quote Tfr versate dai lavoratori nel corso dello stesso anno; per intenderci, quello utilizzato per la gestione degli enti di previdenza obbligatoria, che si differenzia concettualmente da un sistema a capitalizzazione completa che prevede la creazione di una gestione individuale della posizione pensionistica, quale quello della previdenza complementare.
In sintesi un sistema a capitalizzazione risulta in grado di garantire nel lungo periodo prestazioni previdenziali direttamente correlate ai contributi versati (più si versa, più si percepisce a scadenza); al contrario affinché un sistema a ripartizione risulti perfettamente efficiente, si deve realizzare un bilancio positivo tra contributi versati e prestazioni erogate, sostanzialmente il livello del Tfr che confluisce ogni anno nel fondo non dovrà risultare inferiore a quello erogato nello stesso periodo. Dal punto di vista operativo per il dipendente non cambierà assolutamente nulla, infatti dovrà continuare a presentare al proprio datore di lavoro le domande di liquidazione del Trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni.
Pensione complementare La seconda strada percorribile è quella di decidere di destinare il proprio Tfr a una forma pensionistica complementare tra quelle autorizzate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip).
Il lavoratore dovrà comunicare tale volontà, sempre per iscritto, al proprio datore di lavoro e successivamente aderire alla forma pensionistica complementare prescelta entro il 30 giugno 2007.
Per i lavoratori di prima occupazione post 29 aprile 1993, la destinazione riguarderà il 100% della quota di Tfr che maturerà ogni anno. I lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 non aderenti a nessuna forma previdenziale complementare dovranno decidere di allocare una quota Tfr pari a quella minima prevista negli accordi o contratti collettivi o se gli accordi o i contratti collettivi non prevedono il versamento del Tfr, in misura non inferiore al 50%.
Al contrario, per i vecchi iscritti alla previdenza di base già aderenti al 1° gennaio 2007 a una forma pensionistica complementare, la scelta riguarderà esclusivamente la destinazione del Tfr residuo, cioè pari alla differenza tra 100% e quella già versata, prevista dai contratti collettivi di riferimento.
Ma quali sono le scelte possibili? La scelta potrà riguardare un fondo pensione negoziale, istituito in base a contratti o accordi collettivi che individuano i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base di determinate caratteristiche (esempio lavoratori appartenenti a uno specifico settore industriale o di una regione) oppure un fondo pensione aperto istituito direttamente da banche e società di gestione del risparmio o ancora una forma pensionistica individuale (fino a oggi identificata dall’acronimo Fip o Pip) realizzata da una compagnia di assicurazioni (delle tre diverse opzioni e della loro convenienza relativa ne parleremo nella puntata numero 5).
E proprio in aiuto del lavoratore dipendente, nella delicata scelta del prodotto previdenziale più idoneo alle proprie esigenze, è intervenuta la Covip disciplinando rigidamente i contenuti degli schemi di regolamento e nota informativa al fine di semplificarne il confronto.
Silenzio assenso Oltre alla suddetta modalità esplicita di destinazione del Tfr è prevista anche una modalità tacita che scatterà automaticamente a decorrere dal 1° di luglio 2007 nel caso in cui il lavoratore nell’arco dei sei mesi non esprima alcuna volontà. In base a questa modalità definita «meccanismo del silenzio-assenso» il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro del dipendente a una forma pensionistica complementare. In questo caso il decreto legislativo 252/05 disciplina una precisa gerarchia al fine di individuare la forma previdenziale destinataria del trattamento di fine rapporto dei lavoratori silenti. Il Tfr sarà devoluto alla forma individuata dagli accordi o contratti collettivi; in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro a un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.
Contributi volontari È opportuno ricordare che la contribuzione alle forme di previdenza complementare, oltre al solo Tfr, può prevedere anche un contributo volontario da parte del lavoratore e un contributo datoriale, il cui importo è definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro o dagli accordi collettivi aziendali riguardanti le forme pensionistiche integrative.
Delineati gli aspetti chiave della riforma, traspare in maniera evidente il messaggio del legislatore. L’apertura decisa verso la previdenza di sostegno, secondo e terzo pilastro, rappresenta il chiaro incipit di una rivoluzione socio-culturale di rilevanza epocale per il nostro Paese. L’istituto del Tfr, nell’eccezione odierna, rappresenta uno strumento obsoleto, concepito quando la previdenza di base era in grado di garantire tassi di sostituzione del 80-90% sull’ultimo reddito.
Il lavoratore dipendente, destinatario della riforma, prima di esprimere la propria scelta, dovrà riflettere in maniera responsabile, sull’incapacità progressiva del primo pilastro, riforma dopo riforma, di garantire un dignitoso tenore di vita al momento della quiescenza e sull'opportunità di porre in essere tempestivamente scelte che lo pongano al riparo.
(1 - Continua. Seconda puntata il 15 gennaio)
Istruzioni per l'uso:
La riforma della previdenza complementare
Le scelte possibili
Le forme pensionistiche complementari
Il percorso decisionale
Il calcolo: come si rivaluta il Tfr
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