Alle urne forse il 13 aprile: le regole del voto anticipato

Il voto si avvicina. L’ultima parola spetta ora al Presidente della Repubblica per un eventuale scioglimento delle Camere. La data più probabile per le Politiche 2008 è quella del 13 aprile. Occorrono infatti non piu di 70 giorni per avere il nuovo Parlamento. Ecco tutti passaggi  

Alle urne forse il 13 aprile: le regole del voto anticipato

Roma - Conto alla rovescia per le elezioni. Dopo la rinuncia del presidente incaricato Franco Marini, il voto si avvicina. L’ultima parola spetta ora al Presidente della Repubblica per lo sciolgiemnto delle Camere. La data più probabile per le Politiche 2008 è quella del 13 aprile. Occorrono infatti non piu di 70 giorni per avere il nuovo Parlamento. Questo il limite temporale previsto dalle norme che regolano le procedure per il voto e fissano i tempi per la presentazione delle candidature e delle liste e per il deposito dei simboli elettorali presso il ministero dell’Interno.

Scioglimento delle Camere L’articolo 88 della Costituzione assegna al presidente della Repubblica il compito di scioglimento delle Camere, con decreto. L’articolo 61 della Costituzione prevede che in caso di scioglimento anticipato della Camere, le elezioni dovranno tenersi entro 70 giorni dalla data di scioglimento. E’ sempre il presidente della Repubblica, con proprio decreto (Dpr), a convocare i comizi elettorali che fissano la data del voto e la convocazione della prima seduta delle nuove Camere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto sui comizi elettorali deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale "non più tardi del 45° giorno antecedente quello della votazione". La prima riunione del Parlamento ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni e la data viene fissata col medesimo Dpr di convocazione dei comizi elettorali. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Dunque, qualora Napolitano sciogliesse le Camere domani o dopodomani, le elezioni politiche dovranno svolgersi entro il 16 aprile. La prima riunione delle nuove Camere sarebbe per fine aprile, inizi maggio.

Election day In caso di scioglimento della Camere, si potrebbe ricorrere all’election day accorpando in un solo giorno le elezioni politiche e quelle amministrative. Fra il 15 aprile e il 15 giugno è infatti previsto il voto in due Regioni (Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia), 13 Province (Roma, Bolzano, Trento, Massa Carrara, Benevento, Foggia, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo e Siracusa) e 539 Comuni. A queste consultazioni già fissate per scadenza della legislatura, si è aggiunto il voto in Sicilia, dopo le dimissioni il 26 gennaio scorso del governatore Salvatore Cuffaro, condannato in primo grado per favoreggiamento personale e interdizione perpetua dai pubblici uffici. Lo statuto siciliano prevede che le elezioni si svolgano entro tre mesi dalla caduta del governo regionale. Molti sindaci e governatori (per esempio il sindaco di Roma e segretario del Pd, Walter Veltroni) sono poi intenzionati a presentarsi alle elezioni politiche, con conseguente scioglimento dei consigli, e relative nuove elezioni.

Deposito dei simboli Tra il quarantaquattresimo e il quarantaduesimo giorno prima del voto i rappresentanti dei partiti devono depositare al Vicinale il simbolo. È vietato depositare simboli che possono essere confusi con altri già depositati o con elementi o diciture usati tradizionalmente da altri partiti. Non è ammessa la presentazione di simboli al solo scopo di precluderne l’uso ad altri. All’atto del deposito del contrassegno i partiti possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione, che deve essere reciproca. Il collegamento è rilevante ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza. Contestualmente al contrassegno deve essere depositato anche il programma elettorale.

Candidature La presentazione è effettuata per liste, ciascuna delle quali composta da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei seggi. assegnati alla circoscrizione elettorale.

Liste Vanno presentate 35 giorni prima del voto. La presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero variabile di elettori, a seconda dell’ampiezza demografica di ogni singola circoscrizione.
Per la presentazione delle liste alla Camera sono necessarie almeno 1.500 firme nei comuni fino a 500mila abitanti, almeno 2.500 in quelli fino ad un milione di abitanti e almeno 4.000 nei comuni con oltre un milione di abitanti.
Per la presentazione di liste al Senato le firme occorrenti sono almeno 1.000 nei comuni fino a 500mila abitanti, almeno 1.750 in quelli fino ad un milione di abitanti e almeno 3.500 nei comuni con più di un milione di abitanti. In caso di scioglimento che anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale della legislatura, il numero di firme necessarie alla presentazione della lista è ridotto della metà. La raccolta delle firme non è richiesta per i partiti costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi; per i partiti collegati in coalizione con almeno due partiti costituiti in gruppi parlamentari e che abbiano ottenuto almeno un seggio alle ultime elezioni europee con un simbolo identico a quello depositato; per i partiti rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano ottenuto almeno un seggio alle ultime elezioni politiche. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Sondaggi Nei 15 giorni che precedono il voto è vietata la pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo, dei sondaggi sull’esito delle elezioni o sugli orientamenti politici degli elettori. Lo stesso divieto vale anche per la pubblicizzazione di sondaggi effettuati in periodi precedenti.

Comunicazione istituzionale Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la legge vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, compresa quella relativa all’attività istituzionale dell’ente. Non rientrano nel divieto, al contrario, le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma impersonale ed indispensabili per assolvere con efficacia le funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.

Comizi e riunioni di propaganda elettorale Possono avere luogo a partire dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni e sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la consultazione elettorale. La propaganda elettorale ’luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblicò, il lancio di volantini e la propaganda ’luminosa mobilè sono vietate dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Propaganda via sms o e-mail Chi fa ricorso alla propaganda elettorale tramite fax, sms o mms, chiamate telefoniche preregistrate, messaggi di posta

elettronica ha l’obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli abbonati a servizi di comunicazione elettronica, compresi gli abbonati a servizi di telefonia mobile e coloro i quali utilizzano schede prepagate.

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