Amministratore condominiale, nomina e quorum

In ambito condominiale, le deliberazioni adottate dall’assemblea non possono prescindere, per la loro validità, dal rispetto sia del quorum costitutivo sia del quorum deliberativo previsti dalla legge.
A tale regola non si sottrae ovviamente la nomina (e la revoca) dell’amministratore di condominio, regolata dall’articolo numero 1.136 del Codice civile.
Tale disposizione prevede, in particolare, che la deliberazione in argomento sia assunta, anche in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. La stessa norma, tuttavia, nulla dispone circa il quorum necessario, sempre in seconda convocazione, perché l’assemblea si possa considerare regolarmente costituita.
Sul punto, pertanto, occorre far riferimento a quanto stabilito dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla Cassazione con sentenza numero 3952 del 26.4.1994 (ma negli stessi termini è anche Cassazione, sentenza numero 901 del 9.2.1980).
Tale pronuncia precisa innanzitutto - perché così fa «chiaramente intendere» la norma - che, in seconda convocazione, l’assemblea di condominio è validamente costituita con la stessa maggioranza richiesta dal terzo comma dell’articolo 1136 del Codice civile per la regolare approvazione delle delibere (con tanti condòmini, cioè, che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio e un terzo dei partecipanti).
La citata sentenza chiarisce, poi, che lo stesso principio trova applicazione anche per le materie di cui al quarto comma del medesimo articolo (tra cui la nomina dell’amministratore), le quali però, richiedendo una diversa maggioranza deliberativa rispetto a quella di cui al terzo comma, richiedono implicitamente anche una diversa maggioranza per la regolarità dell’assemblea che, dunque, potrà ritenersi validamente costituita solo con la partecipazione, in seconda convocazione, di tanti condòmini che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. Conseguenza di tutto questo è che per approvare la nomina (e la revoca) dell’amministratore occorrerà - secondo la Suprema corte - «una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio e che sia costituita dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al condominio».


Discorso analogo può ripetersi per le delibere di conferma dell’amministratore, che la giurisprudenza ha riconosciuto avere contenuto ed effetti giuridici uguali a quelle con cui si nomina un nuovo amministratore (Cassazione, sentenza numero 4269 del 4.5.1994).
*presidente Confedilizia

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