Possono utilizzare lo scudo fiscale persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Ovviamente, il presupposto è detenere capitali e patrimoni allestero - sia possedute direttamente dal contribuente, sia intestate a società fiduciarie o per interposta persona - che non sono in regola con le norme sul monitoraggio dei capitali, nè riportati nella dichiarazione dei redditi. Il provvedimento si riferisce alle attività detenute almeno al 31 dicembre 2008: non risulta rilevante se a tale data le attività siano detenute da più o meno 5 anni, che sarebbe il periodo di riferimento per il calcolo dellimposta straordinaria. Le attività che possono essere rimpatriate o regolarizzare sono: somme di denaro; azioni quotate e non quotate, quote di società non rappresentate da titoli; titoli obbligazionari; certificati di massa; quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo a prescindere dalla residenza del soggetto emittente; immobili; quote di diritti reali multiproprietà; oggetti preziosi e opere darte. Per le attività detenute in Paesi della Ue non è necessario il rimpatrio «fisico», ma è sufficiente la regolarizzazione.
In questo modo il contribuente potrà scegliere di mantenere le proprie attività allestero a condizione che siano regolarmente dichiarate ai fini dei redditi e del monitoraggio. Per quanto riguarda gli immobili, ovviamente, il contribuente potrà inoltrare solo la procedura di regolarizzazione, e quindi sono sanabili solo le situazioni riguardanti i Paesi dellUnione europea.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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