Antiriciclaggio, parla il Garante della privacy

Antiriciclaggio, parla il Garante della privacy

Il Garante della privacy “sposa” le tesi dei ragionieri commercialisti in materia di antiriciclaggio. Nel suo parere, fornito al ministero dell’Economia in merito allo schema di regolamento di attuazione della legge del 2004, il Garante sottolinea infatti la necessità di indicare criteri più specifici per individuare le operazioni sospette, quelle appunto che i professionisti sono tenuti a segnalare. «Il medesimo schema - scrive il Garante - non reca una definizione precisa di “operazione” e non consente al professionista di stabilire con certezza la sussistenza dell’obbligo. A questo proposito si ricorda che, tra le osservazioni rese dai consigli nazionali dei professionisti interessati, si è suggerito di utilizzare la nozione di “prestazione professionale”».
L’obbligo, infatti, riguarda, oltre al settore del credito e dell’intermediazione finanziaria - come già era in passato - anche alcune categorie di liberi professionisti, tra cui gli avvocati, i notai e, appunto, i commercialisti. «Proprio questa estensione rende più complessa la definizione di operazione - spiega Lucia Starola (Consiglio nazionale dei ragionieri) - che se è facilmente identificabile quando si tratta di operazioni bancarie, non lo è quando è in questione il rapporto tra professionista e cliente. Ecco perché, nel parere che il Consiglio nazionale ha dato al ministero dell’Economia, abbiamo sottolineato l’opportunità di sostituire il termine con quello di prestazione professionale, più adeguato al nostro caso».
Non solo: il garante insiste anche sulla necessità di correggere l’indeterminatezza di alcuni criteri presenti nello schema che non rende agevole individuare le “operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate”, ovvero le “ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività”, come recita il regolamento. «Potrebbero derivarne trattamenti di dati erronei, incompleti o sovrabbondanti rispetto alle finalità perseguite», afferma il Garante. «Non si può chiedere al professionista di fare l’investigatore - commenta Lucia Starola - né di tenere il cliente sotto osservazione al di là del tempo richiesto dal rapporto professionale.

Anche sotto questo aspetto, il Garante ha accolto le nostre considerazioni facendole proprie». Quello del Garante è l’ultimo dei pareri richiesti: ora lo schema di regolamento verrà inviato al Consiglio di Stato per le ultime,eventuali modifiche, prima della pubblicazione definitiva sulla Gazzetta Ufficiale.

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