La Corte di Cassazione, con propria sentenza del 17 Luglio 2007 n° 15913 della Seconda Sezione ha stabilito che «l'art. 1125 Cod. Civ. non può trovare applicazione nel caso dei balconi aggettanti, i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono». Val la spesa richiamare l'art. 1125 del Cod. Civ. a titolo «Manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle volte e dei solai» che così recita:
«Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffiti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto».
La sentenza richiamata permette di concludere che i balconi aggettanti appartengono, in via esclusiva, al proprietario dell'Unità Immobiliare a cui sono annessi. Diverso è per le parti decorative frontali, superiori ed inferiori, quando rientrano nella logica architettonica del prospetto dell'edificio contribuendo a renderlo esteticamente più gradevole che vanno considerate come bene comune. Questa sentenza è di indubbio interesse in quanto porta chiarezza su un argomento che è stato oggetto delle più svariate decisioni: c'è chi li ha assimilati ai solai interni, ai cornicioni, ecc...
Una conseguenza rilevante - tra le altre - legata a questa sentenza è che non è possibile, da parte di chi è proprietario del balcone sottostante, ancorare tende o luci al sottopoggiolo superiore senza la specifica autorizzazione del proprietario del poggiolo soprastante.
Rimane fermo anche il principio, ormai sufficientemente consolidato, che i frontalini dei balconi, sostituendosi ad una porzione della facciata, siano di competenza condominiale.
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