Decidendo sulla richiesta formulata dal Pg sull’ammissione dell’esame di Ciancimino Massimo su quanto a sua conoscenza riguardo 1) ai rapporti tra l’imputato Dell’Utri Marcello e Provenzano Bernardo 2) ai rapporti di Dell’Utri con Bonura Francesco e Buscemi Antonino 3) agli investimenti compiuti a «Milano 2» 4) al contenuto di alcuni biglietti esibiti all’autorità giudiziaria dal Ciancimino nel corso degli interrogatori (...);
ribadito che le ulteriori richieste (...) possono essere accolte ove soltanto l’assunzione del chiesto mezzo di prova risulti assolutamente necessaria (...);
ritenuto che l’esame del contenuto delle dichiarazioni rese da Ciancimino Massimo ai Pm di Palermo e Caltanissetta nonché al tribunale di Palermo evidenzia in primo luogo come il predetto, per sua stessa ammissione, non abbia mai avuto alcun personale rapporto con Marcello Dell’Utri e che le uniche informazioni che egli ha fornito sul conto dell’odierno imputato non provengono mai da conoscenza e contatti diretti, bensì da quanto egli afferma di aver appreso dal genitore Ciancimino Vito; (...)
considerato altresì che anche la fonte delle informazioni, Ciancimino Vito, non ha mai avuto né voluto alcun rapporto diretto con Dell’Utri Marcello per quanto il figlio riferisce di aver saputo dal padre in più occasioni e in maniera inequivoca (...);
ritenuto pertanto che le notizie riferite sull’imputato Dell’Utri da Ciancimino Massimo per averle apprese dal padre Vito non sono correlate neppure ad una diretta conoscenza da parte di quest’ultimo dell’odierno imputato, risultando dunque notizie de relato di secondo grado pervenute a Ciancimino Vito da terzi e poi da queste riferite al figlio spesso a distanza di molti anni (...);
considerato che per quanto riguarda in particolare le dichiarazioni (...) in merito a pretesi rapporti contatti diretti di Dell’Utri Marcello con Provenzano Bernardo, deve rilevarsi come le stesse risultino connotate da incontestabile progressione e talora da una irrisolta contraddittorietà:
ritenuto infatti che il dichiarante, con riferimento all’imputato Dell’Utri Marcello, interrogato il 9 luglio 2008, ha riferito che il genitore, sorpreso e contrariato dopo l’inatteso arresto del dicembre 1992, aveva formulato soltanto «ipotesi» riguardo ad un soggetto che lo avrebbe «scavalcato» (...);
ritenuto che soltanto un anno dopo, interrogato il 30 giugno e l’1 luglio 2009, il Ciancimino ha nuovamente parlato del Dell’Utri indicandolo stavolta come destinatario di messaggi del padre, nei termini tuttavia confusi e contraddittori che sono stati già analiticamente evidenziati da questa Corte con l’ordinanza emessa il 17 settembre 2009 con cui è stata già rigettata una prima richiesta del Pg di esame del predetto Ciancimino;
considerato pertanto che, dopo avere ancora taciuto quanto a sua conoscenza riguardo ai rapporti dell’imputato con Provenzano sia nei citati interrogatori, sia in quello successivo reso al Pm il 29 ottobre 2009, soltanto il 20 novembre 2009, dunque oltre un anno e cinque mesi dopo le iniziali generiche dichiarazioni riguardanti il Dell’Utri, Ciancimino Massimo ha affermato per la prima volta di essere personalmente a conoscenza di pretesi rapporti diretti e molto stretti del Dell’Utri con Provenzano Bernardo (...);
considerato pertanto che ogni tentativo di approfondimento della circostanza relativa ai riferiti rapporti diretti è precluso proprio dall’ammessa limitata conoscenza del Ciancimino il quale, pur ribadendo che tali rapporti sarebbero stati «molto stretti», non sa tuttavia riferire alcunché di specifico (...);
ritenuto pertanto che la dichiarazione sulle rivelazioni fattegli dal genitore in merito ai rapporti diretti Dell’Utri-Provenzano (...) risulta, oltre che insuscettibile di ogni ulteriore necessario approfondimento, anche tardiva senza che il dichiarante abbia fornito convincenti giustificazioni sul punto; (...)
ritenuto che lo stesso Ciancimino Massimo ha dovuto ammettere (...) di avere risposto negativamente affermando di potere riferire solo «supposizioni» (...), pur tentando di giustificare ex post quelle che lui stesso ha poi affermato essere state «menzogne» (...);
considerato che il Ciancimino ha reso sugli interessi economici del genitore nell’attività di costruzione di «Milano 2», dichiarazioni la cui portata e conducenza non sono verificabili a causa degli «omissis» (...);
ritenuto che il Ciancimino risulta avere accennato a pretesi finanziamenti che il Dell’Utri avrebbe proposto a Bontate e Teresi, parlandone tuttavia in termini assai generici e senza ulteriore specificazione (...);
considerato che, con riferimento ai biglietti dattiloscritti esibiti dal Ciancimino ed asseritamente provenienti dal Provenzano, deve registrarsi in primo luogo l’assenza di ogni esplicito riferimento nominativo al Dell’Utri (...);
ritenuto che la collocazione temporale riferita dal Ciancimino al primo di tali biglietti nel 2000 rende incongrua l’identificazione del «nostro amico Sen.» nel Dell’Utri (...);
rilevato pertanto che, avuto riguardo alle ampie considerazioni sopra esposte, le dichiarazioni rese da Ciancimino sull’imputato - tutte de relato e provenienti da un soggetto defunto che non ha mai conosciuto Dell’Utri Marcello (...) - non consentono alcuna verifica ulteriore (...
considerato pertanto che la prova richiesta dal Pg, alla stregua degli elementi di valutazione offerti alla Corte, non va ammessa, non risultando assolutamente necessario ai fini della decisione l’esame di Ciancimino Massimo (...), questa Corte rigetta la richiesta di ammissione.
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