Condominio: il regolamento può vietare l’affitto?

Il regolamento può impedire di concedere in locazione il proprio immobile?

Condominio: il regolamento può vietare l’affitto?
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I motivi per cui una persona decide di mettere la propria abitazione in affitto sono molteplici… magari si deve risiedere per qualche tempo per motivi di lavoro, fuori dal proprio comune di residenza o , semplicemente, si ha una seconda abitazione che si vuole “mettere a reddito”.

Fatto sta nel prendere questa decisione occorre verificare se il regolamento del condominio lo consente. Quindi la domanda da farsi è: se la proprietà è all’interno di un condominio possono essere vietati o limitati gli affitti?

Entriamo più nel dettaglio.

Divieto di affitto: è possibile o meno?

La risposta è sì: attraverso il regolamento condominiale è possibile vincolare o limitare l’esercizio dell’attività di locazione turistica di un appartamento presente nell’immobile.

Nel documento che regola la “convivenza” tra i vari residenti di un immobile oltre alle norme che stabiliscono l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese può anche porre dei vincoli sulle destinazioni delle proprietà, rendendo difficile o impossibile mettere il proprio appartamento in locazione.

Questo divieto può essere posto solo da regolamenti condominiali di tipo “contrattuale” o “convenzionale”, cioè quelli approvati con il consenso di tutti i condomini.

Occorre, però, fare una precisazione fondamentale: il divieto può solo le locazioni turistiche, le attività ricettive e comunque il fitto per periodi inferiori a 30 giorni.

Nel caso di violazioni si può andare incontro ad un richiamo verbale, ad un’ammonizione scritta per poi passare alle multe o, addirittura, a delle azioni legali (abbiamo parlato di questo argomento in un precedente articolo de IlGiornale.It).

Nulla può essere fatto per impedire, invece, il fitto per periodi più lunghi che rispettano la normativa vigente in materia in quanto un divieto rappresenterebbe una limitazione del diritto di proprietà della persona che possiede l’immobile da fittare.

Qualora, invece, il regolamento vigente sia di tipo assembleare subentra l’articolo 1138, comma 4, del codice civile che prevede che: “norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni”; in questo caso, dunque, non è possibile porre delle limitazioni.

Nel caso in cui non ci fossero limitazione al fitto anche per periodi brevi è

necessario, comunque, dare comunicazione, formale o informale, al condominio e, soprattutto, rispettare tutte le norme relative al regolamento di condominio tra cui quelle di rispetto delle norme di sicurezza del condominio.

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