Congedo parentale: cos'è, a chi spetta e come funziona

Cosa dice la normativa, a chi spetta, quanto dura e sul congedo parentale

Congedo parentale: cos'è, a chi spetta e come funziona
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La possibilità, per i genitori lavoratrici e i lavoratori dipendenti, di prendersi un periodo di astensione facoltativa dal lavoro (congedo) così da prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita.

Il congedo parentale rappresenta un importantissimo istituto per favorire la “genitorialità”, la cura e l’assistenza del figlio neonato o adottato nei primi mesi successivi all’arrivo in famiglia. Ci sono, però, degli aspetti temporali ed economici da “tenere a mente”; inoltre negli scorsi mesi sono state introdotte delle novità. Entriamo un po’ più nel dettaglio.

Cos’è e come è disciplinato

Come ricorda l’Inps, il congedo parentale è “un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali”.

L’istituto è disciplinato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che regolamenta i congedi, riposi, permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

Il congedo può essere richiesto dalle lavoratrici e lavoratori dipendenti mentre non spetta a coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro cessato o sospeso, o siano lavoratori domestici o a domicilio.

Cosa prevede e quali sono le ultime novità

L’istituto prevede che i genitori possano richiedere, entro i primi 12 anni di vita del bambino, un periodo complessivo tra i due genitori, di dieci mesi di congedo dal lavoro; questo limite è elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.

I genitori possono richiedere e usufruire del congedo nello stesso momento ma, oltre al limite totale, ci sono delle ulteriori specifiche e, nello specifico:

  • sia alla madre che al padre spetta un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente spetta il congedo anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) spetta il congedo per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

Sotto il profilo economico, il congedo prevede che spetti, ai genitori, un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi. Come ricorda il Dipartimento delle politiche per la famiglia, “la materia è stata integrata dal d.lgs. 105/2022 e dalla legge di Bilancio 2024. Quest’ultima, in particolare, ha disposto l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento”.

Inoltre, per il 2024 sono previsti due mesi di congedo parentale indennizzati all'80%.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata on line sul sito dell’Inps attraverso il servizio dedicato.

In alternativa la domanda può essere fatta:

  • tramite il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • attraverso un patronato o intermediari.
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