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Controlli sul conto corrente: ecco quando la Finanza non può procedere

Una recente sentenza della Cassazione pone degli importanti paletti per garantire la trasparenza: nessun controllo se nel fascicolo manca l'autorizzazione della Guardia di Finanza

Controlli sul conto corrente: ecco quando la Finanza non può procedere
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Nel merito della trasparenza delle indagini e della tutela dei diritti dei cittadini, arriva un altro importante pronunciamento della Corte di Cassazione. Nell'ordinanza n. 11368 del 2026 i giudici precisano che, senza dovuta autorizzazione della Guardia di Finanza, non è possibile procedere con i controlli sul conto corrente.

L'ordinanza deriva dall'esame di un caso portato all'attenzione degli ermellini: una società sportiva dilettantistica aveva subito degli accertamenti di natura fiscale. Agenzia delle Entrate contestava lo svolgimento di attività commerciale no profit della suddetta società nell'arco temporale compreso tra 2007 e il 2010. Le indagini bancarie dovevano dimostrare che non vi era alcuna attività no profit, cosa che avrebbe portato al recupero delle ipotetiche imposte non pagate. All'interno del fascicolo, però, mancava l'autorizzazione dell'autorità gerarchicamente qualificata, come la Guardia di finanza. Proprio su questa falla ha fatto pressione la difesa della società, ponendo dubbi sulla legittimità del controllo. Agenzia delle Entrate si è opposta, affermando che tale nulla osta non è altro che un atto interno, e pertanto non vi è obbligo di mostrarlo al giudice, ma così non è stato.

Secondo la Cassazione, infatti, l'autorizzazione è un elemento importante che dà legittimità ai controlli, tutela il cittadino e consente un corretto utilizzo del potere impositivo. Il nulla osta, dunque, deve essere presente all'interno del fascicolo e verificabile. Non basta la sua menzione. Senza di esso, l'acquisizione dei dati bancari non può essere considerata legittima, quindi valida.

In sostanza, il documento deve comparire negli atti. Questo perché permette di verificare quale periodo di tempo è stato oggetto di indagine, valutare l'eventuale validità delle motivazioni che hanno portato all'accertamento e controllare che non siano stati superati i limiti imposti dall'autorità che ha rilasciato il nulla osta.

Respinte, dunque, le ragioni avanzate da parte di Agenzia delle Entrate.

Non basta semplicemente menzionare il documento. Per il rispetto della trasparenza, la concessione deve essere presente. La sua assenza nell'atto comporta un chiaro vizio che rende inutili le prove raccolte nel corso delle indagini.

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