Danni all'auto per colpa dei cinghiali: ecco cosa dice la sentenza della Cassazione

Gli Ermellini si sono pronunciati su un caso risalente all'oramai lontano 2008 avvenuto nel modenese

Danni all'auto per colpa dei cinghiali: ecco cosa dice la sentenza della Cassazione
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Nel caso in cui un'autovettura subisca dei danni a causa del passaggio di un animale selvatico di qualunque specie è la Regione a doversi fare carico del risarcimento dei danni: questo in sostanza il responso della Corte di Cassazione, che si è pronunciata su un episodio avvenuto ormai ben 17 anni fa.

Il sinistro stradale a cui fa riferimento la sentenza si verificò il 27 luglio del 2008 a Pavullo nel Frignano, comune della provincia di Modena. Quel giorno fu un cinghiale a provocare l'incidente, uscendo improvvisamente dalla vegetazione nella zona di via Benedello: il mezzo a quattro ruote si ribaltò, danneggiandosi pesantemente.

Il conducente dell'auto decise quindi di citare in giudizio sia il Comune di Pavullo nel Frignano che la provincia di Modena e la regione Emilia Romagna. Alla conclusione del primo grado di giudizio, i giudici del tribunale di Modena rigettarono le istanze dell'automobilista, ma in Appello furono invece riconosciute le responsabilità del Comune e della Regione: i due Enti locali avrebbero dovuto risarcire al proprietario del veicolo la cifra di 20.300 euro.

La regione Emilia Romagna, per nulla intenzionata a sborsare la cifra richiesta, fece ricorso alla Cassazione, convinta del fatto di non avere alcuna competenza diretta né responsabilità sulla gestione della fauna selvatica, da imputare invece alla Provincia, e che fosse compito del danneggiato dimostrare questa colpa. Dopo ben 17 anni, tuttavia, il terza grado di giudizio ha ribadito invece le responsabilità della Regione.

Gli Ermellini hanno spiegato che i danni arrecati dalla fauna selvatica sono da imputare alla pubblica amministrazione, dal momento che questi animali rientrano a pieno diritto nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidati alla cura degli Enti pubblici preposti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Questa responsabilità non deriva da un dovere di custodia, bensì "dal principio di proprietà": ecco perché in questo caso la legittimazione passiva spetta unicamente alla Regione, che resta la sola titolare"delle funzioni normative e amministrative sul patrimonio faunistico", anche qualora esse siano demandate ad altri Enti locali come ad esempio la Provincia.

Ciò non significa, comunque, che la Regione, ma solo una volta risarcito il cittadino, non possa successivamente rivalersi sugli Enti sui quali ricade invece la responsabilità di sorveglianza della fauna selvatica.

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