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Disoccupazione, cosa cambia da aprile per autonomi e Discoll

Dalle nuove regole sulla cumulabilità ai massimali 2026, ecco la guida completa alle novità Inps per i lavoratori autonomi

Disoccupazione, cosa cambia da aprile per autonomi e Discoll
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Nuovi importi degli assegni, variazioni dei limiti di cumulabilità e stop ai rigetti. Sono queste le principali novità introdotte dall’Inps negli ultimi mesi relativamente ai sussidi di disoccupazione previste dalla Discoll e dalla Iscro per i collaboratori ed i lavoratori autonomi. Si tratta di modifiche che agevoleranno l’accesso alle misure e rafforzeranno sia la capacità “reddituale” dei richiedenti che il loro prosieguo della loro attività lavorativa anche se in fase di percepimento dell’indennità di disoccupazione. Ma andiamo per ordine e vediamo le novità.

Discoll e Iscro: cosa sono e a chi sono rivolti

Si tratta di due misure a sostegno dei periodi di difficoltà o perdita di lavoro rivolte ai lavoratori non subordinati o alle partite Iva. Nello specifico, l’indennità di disoccupazione mensile Discoll è una misura di sostegno per le cessazioni involontarie dal lavoro, rivolta agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva. Spetta, dunque, a:
collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
assegnisti di ricerca;
dottorandi di ricerca con borsa di studio.

I destinatari della Iscro, come ricorda la circolare n. 84/2024 dell’Inps, sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o a una società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata e in possesso dei requisiti legislativamente previsti, tra cui la regolarità contributiva e l’assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il contributo è erogato per sei mesi e non prevede accredito di contributi figurativi; inoltre non è compatibile con pensioni, altre forme di disoccupazione, indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione né con incarichi politici.

Nuovi massimali

Gli assegni diventano più pesanti grazie all’adeguamento dei massimali al costo della vita. Per il 2026 i nuovi tetti salgono a 1.584,70 euro lordi di indennità massima mensile per i lavoratori che hanno diritto di accesso alla Discoll; si tratta di 34,70 euro in più rispetto al precedente massimale. Inoltre, anche la soglia di riferimento (quella su cui si calcola il 75% dell’indennità) è salita a 1.456,72 euro (era 1.422 euro lo scorso anno). Per le partite Iva, invece, l’assegno ormai diventato strutturale, può variare tra un minimo di 255,53 euro (contro i 248 circa dell’anno scorso) e un massimo di 817,69 euro al mese.

Cumulabilità

Un elemento fondamentale riguarda la possibilità di lavorare mentre si percepisce il sussidio tenendo a mente che ci sono dei limiti entro cui si mantiene il diritto alla disoccupazione. Nel caso della Discoll sarà possibile continuare ad accedere all’indennità, seppur in modo ridotto, anche se si percepisce un reddito da nuovo lavoro subordinato non superiore a 8.500 euro, che scende a 5.500 euro annui se derivanti da lavoro autonomo con Partita Iva.

Per quanto riguarda la Iscro, invece, l’Istituto previdenziale ha chiarito che il sussidio è compatibile con una Partita Iva attiva mentre decade se il lavoratore procede con la chiusura della posizione oppure viene assunto con contratto a tempo indeterminato; in quest’ultimo caso, inoltre, la mancata comunicazione all’Inps può portare ad eventuali sanzioni.

Stop ai rigetti

Per coloro i quali richiedono la Discoll un’importante novità viene chiarita nel messaggio n. 1129 del 31 marzo scorso da cui si evince che se il contributo risulta presente nell’estratto conto, l’Inps è obbligato a liquidare la prestazione. Pertanto, niente più rigetti per i lavoratori che, pur avendo i contributi regolarmente versati e trattenuti in busta paga dal committente, non potevano accedere alla disoccupazione non avendo mai completato la procedura di iscrizione online sul portale Inps.

Per quanto riguarda la Iscro, invece, l’iscrizione alla Gestione separata deve essere effettuata direttamente dal libero professionista, e pertanto non è automatica e non deriva semplicemente dalla dichiarazione dei redditi o dal pagamento dei contributi.

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