Bonus psicologo 2024, domande entro maggio: chi può richiederlo in base all'ISEE

C'è tempo fino alla fine di maggio per presentare la domanda all'Inps per ottenere il bonus psicologo: ecco come fare (ma occhio alle tre fasce)

Bonus psicologo 2024, domande entro maggio: chi può richiederlo in base all'ISEE
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C’è tempo fino alla fine di maggio per presentare la domanda all’Inps per ottenere il bonus psicologo. Per il 2024 sono stati stanziati 8 milioni, a fronte dei 5 utilizzati per il 2023, un budget che potrebbe risultare insufficiente considerando il numero di potenziali richiedenti. Nel 2022, per esempio, con un budget di 25 milioni di euro, sono state accettate solo 40.000 domande su oltre 400.000 richieste.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha recentemente sottolineato che il bonus fa parte di un intervento più ampio per la salute mentale, che include il rafforzamento delle strutture e dei servizi territoriali e la diffusione della cultura della salute mentale.

Dopo la pandemia si è acuita la necessità di non sottovalutare il disagio psicologico, qualunque ne sia l’origine e la gravità. Il benessere psicologico sta uscendo dall’ombra dello stigma sociale che per troppo tempo ha ridotto i più fragili a tacere della necessità di un aiuto professionale per la loro salute mentale.

Il bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, è stato reso strutturale innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in base all'ISEE del richiedente. L’Inps ha recentemente definito le modalità per la domanda e l’erogazione del beneficio.

I requisiti

Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di:

  • residenza in Italia;
  • valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

La domanda

La domanda potrà essere presentata fino al 31 maggio 2024 (la finestra temporale si è aperta lo scorso 18 marzo) tramite servizio online o Contact center, accedendo al servizio dedicato attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile direttamente dal cittadino sul sito dell'Istituto, accedendo tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Successivamente al 31 maggio 2024, verranno stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il completamento delle attività per la definizione delle graduatorie sarà comunicato con un successivo messaggio. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie il beneficiario avrà 270 giorni di tempo per usufruire del contributo.

Le tre fasce

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

  1. con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  2. con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  3. con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
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