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Imu sulla seconda casa: ecco quando è "scontata"

Ecco i casi in cui è possibile avere una riduzione sul costo dell'Imu sulla seconda casa

Imu, tutto quello che c'è da sapere sulla rata di giugno

Il prossimo 16 giugno gli italiani possessori di una seconda casa saranno chiamati al pagamento della prima rata, o dell’intero importo, dell’Imu (Imposta municipale propria) 2023.

La "tassa sulla casa", istituita (o meglio dire reinserita) dalla manovra Salva-Italia del 2011, è un tributo da pagare a livello comunale da parte dei possessori degli immobili ivi collocati, ad esclusione delle abitazioni principali (ad eccezione delle residenze di lusso) classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.

Pertanto tutte le seconde case, di norma, sono seggette al pagamento di questo tributo; ci sono delle situazioni specifiche, però, in cui è possibile ottenere l'esenzione dal pagamento o casi in cui il il titolare ha diritto avere uno “sconto” sul costo dell’imposta.

Vediamo come funziona quest’ultimo caso.

Il primo caso in cui è possibile ottenere (a seguito di richiesta) una riduzione sull'Imu del 50%, riguarda il caso in cui l’immobile è inabitato o inagibile; secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8592/2021 “ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla I.n. 214 del 2011) in tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente qualora lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”.

L’attestazione di inagibilità o inabitabilità deve essere prodotta da un tecnico abilitato oppure attraverso autocertificazione da parte del contribuente e vale per tutto il periodo in cui permangono le medesime condizioni; situazione similare avviene con l’esenzione Tari - se l'immobile si trova nelle stesse condizioni - da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo di riferimento della tassa.

Il secondo caso in cui è possibile ottenere le riduzioni, sempre del 50%, è quando l’immobile è dato in comodato d’uso gratuito, con contratto registrato, a figli e genitori che la utilizzano come abitazione principale; invece, e questa è una terza possibilità, anche nel caso in cui la casa sia messa in affitto con contratto di locazione a canone concordato è possibile ottenere una riduzione che, questa volta, però, sarà del 75%.

Ultimo caso in cui è possibile ottenere la riduzione dell’Imu è quando la seconda casa è di immobili di interesse storico e artistico. Le specifiche si trovano nell’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Se la casa rientra tra le tipologie di immobili definiti, allora è possibile ottenere una riduzione del 50%, presentando apposita richiesta entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto all’anno in cui si calcola l’imposta.

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