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Indennizzo assicurativo diretto: cos’è e come funziona

L’indennizzo assicurativo diretto è stato una rivoluzione nell’ambito assicurativo, perché permette di rivolgersi alla propria assicurazione e non a quella di chi guida l’altro veicolo. Cosa sapere

Indennizzo assicurativo diretto: cos’è e come funziona
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Non è una cosa nuova, l’indennizzo assicurativo diretto è entrato in vigore a febbraio del 2007 ma non tutti ne conoscono le logiche e soprattutto i tempi entro i quali l’istituto di assicurazioni deve liquidare il sinistro stradale.

È vero che di norma è l’assicuratore di fiducia a seguire tutta la parte burocratica che porta alla liquidazione del danno, è anche vero che ogni consumatore ha il diritto di essere informato in modo chiaro e trasparente.

Cos’è l’indennizzo assicurativo diretto

Introdotto con il decreto del presidente della Repubblica 254/2006 consente, in caso di incidente stradale, di rivolgere la richiesta di indennizzo alla propria compagnia di assicurazioni e non a quella dell’altra persona coinvolta nell’incidente e questo vale tanto nei casi di ragione totale quanto in quelli di concorso di colpa.

Ci sono, tuttavia, dei paletti imprescindibili che delimitano l’esercizio dell’indennizzo diretto in ambito RCA Auto.

Quando si applica l’indennizzo diretto

Le condizioni che rendono possibile l’indennizzo diretto sono di tipo legale e territoriale:

  • La responsabilità del sinistro deve essere imputabile al massimo a due conducenti, i veicoli coinvolti possono essere anche più di due
  • I veicoli dei responsabili del sinistro devono essere identificati e la copertura assicurativa deve essere valida e in vigore
  • I veicoli dei responsabili devono avere targhe italiane, devono quindi essere stati immatricolati in Italia, nella Stato del Vaticano o nella Repubblica di San Marino
  • Le persone coinvolte nel sinistro non devo riportare danni per oltre 9 punti di invalidità.

Più in generale, l’indennizzo assicurativo diretto si applica ai danni ai veicoli, alle piccole lesioni delle persone e ai danni alle cose di proprietà degli assicurati.

Le persone diverse dai conducenti dei veicoli e dagli assicurati, ovvero le persone che per la legge sono “i terzi trasportati” sottostanno all’articolo 141 del Codice delle assicurazioni secondo il quale occorre che chiedano il risarcimento alla compagnia di assicurazioni che copre i sinistri del veicolo sul quale viaggiavano.

Come presentare la richiesta di indennizzo diretto

Lo si fa per raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, via Pec, con consegna a mano o tramite procedura telematica prevista dagli istituti di assicurazione.

Per quanto riguarda i danni alle cose, i dati da inserire nella richiesta sono:

  • I nomi degli assicurati
  • I numeri di targhe di tutti i mezzi coinvolti nel sinistro
  • I riferimenti delle compagnie di assicurazione delle parti coinvolte
  • La descrizione dettagliata del sinistro
  • Se disponibili, i dati anagrafici e i recapiti dei testimoni
  • Le indicazioni relative alle forze dell’ordine eventualmente intervenute
  • La disponibilità di massima allo svolgimento della perizia assicurativa (indicando giorni e orari)

Per quanto attiene invece alle lesioni vanno inserite nella richiesta anche i dati anagrafici di chi ha riportato i danni fisici e l’entità degli stessi. Qui un esempio del tenore della comunicazione da inoltrare al proprio istituto di assicurazioni.

Le tempistiche del risarcimento diretto

Dal momento in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento, la compagnia di assicurazioni ha 60 giorni di tempo (90 giorni nel caso di danni alle persone) per comunicare l’offerta di indennizzo oppure per quali motivi non intende formularne una.

Questi termini vengono meno se chi ha subito lesioni non si sottopone a visita medico-legale o se l’assicurato si sottrae alla perizia delle cose danneggiate.

Se la proposta di indennizzo viene accettata, la compagnia di assicurazione ha 15 giorni di tempo per la liquidazione e la pratica si intende conclusa.

Nel caso in cui il danneggiato non comunica la sua accettazione o rifiuta l’indennizzo, la liquidazione deve avvenire comunque in 15 giorni ma può esercitare il suo diritto di ottenere maggiore soddisfazione mediante la procedura di negoziazione assistita che può essere avviata dall’assicurato soltanto nei confronti della propria compagnia.

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