Lavori mai eseguiti, il condòmino deve comunque pagare le spese

Anche se la manutenzione resta ferma, la legge obbliga i proprietari a versare le quote. Sospendere i pagamenti può costare caro, ma ci sono le alternative per far valere i propri diritti

Lavori mai eseguiti, il condòmino deve comunque pagare le spese
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Può capitare di vivere in un condominio dove i lavori di manutenzione sembrano un miraggio. In queste situazioni molti proprietari si pongono la stessa domanda: “Perché pagare le spese condominiali se gli interventi non vengono mai eseguiti?”

La tentazione di smettere di pagare le quote è forte, quasi una forma di “protesta” contro la cattiva gestione. Ma attenzione: le norme e i giudici sono molto chiari su questo punto, e il rischio di questa scelta può rivelarsi ben più grave del problema iniziale.

Spese condominiali: un obbligo “a prescindere”

Partiamo da un concetto fondamentale: ogni proprietario di un appartamento in condominio ha l’obbligo di contribuire alle spese per la manutenzione e la gestione delle parti comuni (come il tetto, le scale, la facciata, l’ascensore), in proporzione ai propri millesimi. Lo dice l’articolo 1123 del Codice civile.

E questo obbligo resta anche se i lavori non vengono fatti, o se il servizio non viene erogato come dovrebbe. Perché? Perché le spese sono considerate necessarie per garantire la gestione e la conservazione dell’intero edificio, indipendentemente dall’effettiva esecuzione degli interventi.

Il rischio per chi smette di pagare

Se si decide di non versare la propria quota, l’amministratore può agire per recuperare le somme, chiedendo un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. In parole semplici: il giudice può ordinare il pagamento anche senza un processo lungo, e il provvedimento può portare al pignoramento del conto corrente o dello stipendio.

Inoltre si dovrà pagare non solo la quota arretrata, ma anche gli interessi di mora e le spese legali.

Cosa può fare un condòmino insoddisfatto

Se si abita in un condominio dove le opere di manutenzione non vengono mai avviate o eseguite, ci sono alcune azioni che si possono intraprendere senza rischiare conseguenze legali, e cioè:

impugnare la delibera che ha deciso di rinviare o non eseguire i lavori, se si ritiene che sia contraria alla legge o al regolamento condominiale (ma ci sono solo 30 giorni di tempo dalla comunicazione del verbale);

chiedere la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità nella gestione (articolo 1129 del Codice civile);

rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che obblighi il condominio a eseguire gli interventi necessari;

richiedere un risarcimento se l’omessa manutenzione ha causato danni diretti al proprio appartamento (come infiltrazioni o guasti).

Anche se può sembrare ingiusto pagare per lavori mai fatti, la legge non consente

di sospendere le spese condominiali come forma di autotutela. La strada giusta è far valere i propri diritti nelle sedi opportune, senza trasformarsi in “morosi” e finire sotto decreto ingiuntivo.

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