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Lotta agli sconti farlocchi: cosa cambierà nei saldi

I commercianti dovranno essere molto più chiari nei confronti dei consumatori al momento dell'applicazione di uno sconto

Lotta agli sconti farlocchi: cosa cambierà nei saldi

Lotta agli sconti farlocchi applicati in tempi di saldi: da ora in poi gli esercenti dovranno essere molto più chiari nei confronti dei consumatori che cercano di attirare nei propri negozi.

Cosa cambia

Sugli avvisi in cui verranno riportati i costi delle merci in saldo sarà infatti necessario anche segnalare chiaramente il prezzo più basso attribuito al medesimo prodotto nell'ultimo mese e proprio su questo andrà calcolata la percentuale di ribasso che potrà essere comunicata. Con una soluzione del genere si cerca di arginare il fenomeno del rialzo dei prezzi che talvolta precede le campagna di saldi, le vendite promozionali o in qualche caso anche le liquidazioni. Per i trasgressori sono previste ammende comprese tra i 516 e i 3.098 euro.

L'obbligo di indicare il prezzo più basso della merce negli ultimi 30 giorni come valore a cui applicare gli sconti non è esteso alla vendita di prodotti agricoli o alimentari deperibili. Va chiarito altresì che non possono essere considerati come prezzi più bassi dell'ultimo mese i cosiddetti "prezzi di lancio", a cui siano seguiti aumenti nei giorni immediatamente successivi. Tale imposizione, peraltro, non può considerarsi valida qualora la merce venga venduta a un costo inferiore a quello di acquisto sostenuto dall'esercente, da certificare ovviamente con fatture di acquisto. Nel caso in cui, infine, il bene sia in vetrina da meno di 30 giorni, qualora vi si vogliano applicare degli sconti, andrà comunicato al cliente il periodo di riferimento.

Proposto dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto e dal collega titolare del dicastero delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il provvedimento è stato inserito all'interno di un decreto legislativo approvato nel corso del recente Consiglio dei ministri. Si tratta, in concreto, dell'applicazione della direttiva Ue 2019/2161, che interviene a modificarne 4 già esistenti (93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE).

Nel medesimo decreto vengono inoltre stabilite nuove tutele per i consumatori qualora venga dimostrata l'esistenza di contratti con clausole vessatorie, condotte commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.

Le sanzioni

Relativamente al regime sanzionatorio, il dlgs inasprisce da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo delle multe comminabili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) in caso di pratiche commerciali scorrette.

In caso di sanzioni inflitte nei confronti di operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche da altre Autorità europee, l'ammenda sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia: in mancanza di tale dato, il massimo edittale sarà di 2 milioni di euro.

Passa da 5 a 10 milioni di euro il tetto della sanzione applicabile da Agcm per l'inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti. Le ammende comminate nel caso in cui vengano rilevate clausole vessatorie saranno comprese tra 5mila euro e 10 milioni di euro. Il consumatore avrà la possibilità di adire il giudice ordinario qualora si imbatta in pratiche commerciali sleali.

Nel comminare le relative sanzioni, l'Antitrust dovrà tenere conto delle condizioni economico-patrimoniali del negoziante.

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