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Il parcometro non funziona? Occhio lo stesso alla multa sulle strisce blu

Anche nel caso in cui ci sia un guasto, da ordinanza della Cassazione, il verbale di accertamento resta assolutamente valido

Il parcometro non funziona? Occhio lo stesso alla multa sulle strisce blu
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I parcheggi sulle strisce blu, concepiti per gestire la sosta a pagamento sulle strade comunali, sono spesso e volentieri l’unica soluzione a disposizione degli automobilisti in ambito urbano, e non solo nei centri storici: nonostante che le norme alla base del loro sfruttamento siano abbastanza essenziali e rigide, essendo previsto l'acquisto di un ticket tramite parcometro, app o abbonamento, non è inusuale che nascano delle controversie tra i fruitori e l’amministrazione locale.

A giustificare la sosta gratuita negli stalli a pagamento, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione, non è sufficiente appellarsi a un eventuale malfunzionamento del parcometro, né la presunta indisponibilità di monete o denaro contante: per contestare una sanzione sono necessarie ben altre motivazioni, ma soprattutto prove certe e incontrovertibili che chiariscano la reale impossibilità di corrispondere quanto dovuto per la sosta del proprio mezzo.

Con l’ordinanza 8313/2024, la Suprema Corte ha determinato che un guasto al lettore di carte del macchinario che eroga i ticket non può essere una ragione valida per contestare la liceità di un verbale di accertamento di violazione amministrativa: l’onere della prova ricade sulle spalle dell’automobilista, il quale dovrà dimostrare di aver tentato in ogni modo di adempiere all’obbligo di pagamento. Ciò significa, ad esempio, che nel caso in cui sia effettivamente rilevabile un malfunzionamento al lettore di carte, il fruitore dello stallo ha l’obbligo di versare quanto dovuto con monete/contanti, oppure di cercare un parcometro nelle vicinanze di quello guasto per pagare e stampare la ricevuta che autorizza la sosta per il tempo previsto dalla tariffa oraria. Ecco perché la presunta mancanza di monete non deve essere in alcun modo ritenuta una valida ragione per non assolvere all’obbligo previsto per i parcheggi sulle strisce blu e la multa va considerata assolutamente lecita.

Solitamente, in casi di contestazione, il primo ad agire è il cittadino colpito dalla sanzione, che decide di non pagare e presenta ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Giudice di Pace o entro 60 giorni al Prefetto. A questo punto è il Comune a rispondere, fornendo le prove della violazione, vale a dire la presenza del mezzo nel parcheggio con le strisce blu, la completezza del verbale e l’integrità della segnaletica. La palla passa nel campo del conducente, a cui, per poter vincere il ricorso, spetta il dovere di fornire una giustificazione valida della sua impossibilità di corrispondere la quota prevista anche con le soluzioni alternative a disposizione (uso di contanti/monete o ricerca di altro parcometro). Un caso del genere può lecitamente avvenire qualora vi sia un’urgenza sanitaria e non differibile per l’automobilista o chi si trovava con lui nel mezzo in quel momento, ma anche questa va certificata con un documento prodotto dal medico di riferimento. In caso contrario, la multa viene sempre convalidata.

Altro motivo valido per una contestazione può essere la presunta violazione dell’articolo 7 comma 8 del CdS secondo cui, in presenza di strisce blu, il Comune deve garantire nelle vicinanze parcheggi gratuiti (strisce bianche), a meno che l'area non sia sottoposta a particolari vincoli: l'obbligo di riserva gratuita non sussiste infatti nelle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonali e in aree di particolare rilevanza urbanistica opportunamente delimitate.

In questo caso è l’amministrazione locale a dover comprovare la liceità degli stalli a pagamento. Per il resto le uniche ragioni per contestare una sanzione restano errori nel verbale o segnaletica assente o inadeguata, che in questo caso va documentata con foto o video

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