Pensione all’estero, come farsi rimborsare le tasse in Italia

Sempre più persone percepiscono la pensione in Paesi esteri: ecco quali sono le indicazioni dell'AdE per chiedere il rimborso

Pensione all’estero, come farsi rimborsare le tasse in Italia
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Sempre più cittadini italiani stanno decidendo di trasferirsi all'estero e di percepire lì la pensione nella speranza di trovare condizioni economiche più favorevoli. Inoltre, anche chi risiede fuori dall'Italia può fare richiesta per ottere il rimborso tasse, a patto però che si muova per tempo.

Stando al regolamento, il pensionato deve risultare fiscalmente residente in una Nazione che rientra negli accordi sottoscritti con l'Italia; in sostanza, deve esserci un accordo contro le doppie imposizioni che garantisca la detassazione degli assegni percepiti da ex lavoratori nel Bel Paese e la tassazione nel nuovo territorio in cui sono residenti. Si tratta di convenzioni molto importanti per coloro che, andati in pensione in Italia, si sono poi trasfereriti all'estero, finendo col destreggiarsi fra Fisco italiano e Fisco locale. I regolamenti permettono di evitare la doppia tassazione.

Tramite l'interpello 246/2019, Agenzia delle Entrate ha tracciato alcune limitazioni per quanto riguarda le tasse. Viene fatto l'esempio di un pensionato trasferitosi all'estero dopo aver lavorato anni in un'azienda italiana e aver percepito la pensione in Italia. Dal 2016 l'uomo vive in Spagna e risulta regolarmente iscritto Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero). Dal 2018 ha ottenuto la residenza fiscale nella penisola iberica. Agiscono, di conseguenza, il Fisco italiano e quello spagnolo. Italia e Spagna, tuttavia, hanno una convenzione internazionale che contrasta la doppia tassazione. Il pensionato, tuttavia, ha fatto sapere di non aver ricevuto alcun rimborso tasse da parte dell'Inps.

Da qui, la domanda: è necessario presentare la dichiarazione dei redditi anche in Italia, pur essendoci trasferiti? Come recuperare le tasse versate all'Italia? L'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che anche gli italiani residenti all'estero sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi se anche solo parte di essi sono stati maturati in Italia. Tuttavia, lo stesso cittadino, ha poi il dirtto di essere rimborsato per le tasse trattenute.

Il rimborso è garantito dall'articolo 38 del Dpr n. 602/73, e se ne può fare richiesta presso il Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, che esegue controlli e accertamenti automatizzati su tutto il territorio nazionale. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dal momento in cui sono state versate le imposte. Ciò può essere fatto seguendo le direttive stabilite dal provvedimento del 10 luglio 2013. L'Angenzia spiega che i sostituti di imposta, come ad esempio l'Inps, possono applicare un'esenzione o delle minori aliquote nei confronti dei beneficiari dell'assegno, anche di propria iniziativa. L'importante è che sussista la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti necessari.

"Ai sensi della vigente normativa nazionale, le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da Enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili nel nostro Paese, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, e gli enti pensionistici eroganti (INPS) sono tenuti, quali sostituti d’imposta, ad operare le ritenute con le modalità previste dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973", spiega Agenzia delle Entrate, come riportato dal portale Quifinanza.

E, ancora: "Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da Enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili nel nostro Paese, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, e gli enti pensionistici eroganti (INPS) sono tenuti, quali sostituti d'imposta, ad operare le ritenute con le modalità previste dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973".

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