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Quanto denaro si può portare all’estero? Come evitare le sanzioni

Le norme valutarie e quelle antiriciclaggio pongono limiti esatti sugli importi in contanti che ci si può portare appresso quando si va all’estero. C’è però tutta una normativa, meno nota, che include anche la possibilità di opporsi a eventuali sequestri di denaro. Ecco tutte le cifre da conoscere

Quanto denaro si può portare all’estero e come evitare le sanzioni
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Spostarsi all’estero con del denaro contante può apparire anacronistico, considerata la larga diffusione di metodi di pagamento elettronici. Tuttavia, il legislatore ha stabilito delle norme che danno una certa libertà a chi – per un qualsiasi motivo – deve o vuole varcare i confini nazionali con del denaro la cui definizione, così come vedremo, non è relativa soltanto a monete e banconote.

È consentito superare le frontiere con 9.999,99 euro per persona fisica, ovvero non si può superare il limite di 10mila euro o controvalore in valuta estera in contanti, così come stabilito dal decreto legislativo 195/2008.

Al di là di questo limite, che sottostà alle norme valutarie e a quelle antiriciclaggio, c’è il rischio di incorrere in sanzioni che possono essere salate. Queste norme valgono sia per chi si reca all’estero, sia per chi rientra in Italia. Va sottolineato che, dal 2020, la massa di denaro contante in circolazione tende ad aumentare e ciò significa che è un mezzo di pagamento tutt’altro che superato, al di là di quanto si possa pensare.

Il denaro contante

Per denaro contante non si intendono soltanto banconote e monete, ma anche assegni firmati sui quali non è indicato il nome del beneficiario, assegni al portatore e traveller cheque. A questi si aggiungono i preziosi (gioielli e metalli) e le carte ricaricabili non intestate a un titolare.

Non sono considerati al pari di contante i vaglia e gli assegni sui quali, insieme al nome del destinatario, è indicata anche la clausola di non trasferibilità.

Dichiarare le somme superiori

Chi dovesse varcare i confini – uscendo o entrando dal Paese - con almeno 10mila euro in contanti (o controvalore in altra valuta) deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate e questo vale anche per chi si sposta da o verso gli Stati extracomunitari, quindi è una norma che non si applica soltanto ai Paesi Ue.

La dichiarazione va fatta compilando un modulo che viene consegnato su richiesta alla dogana oppure prelevandolo online e va consegnato al personale di servizio alla frontiera, affinché ne prenda visione e ne compili la parte di propria pertinenza.

In alternativa, laddove il modulo è stato preparato prima del viaggio, può essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate portandone una copia con sé.

Occorre estendere queste regole anche all’invio postale di denaro contante (tipicamente assegni) all’estero e, in questo caso, il modulo va consegnato all’ufficio postale contestualmente alla spedizione oppure entro le 48 ore successive al momento in cui si è ricevuto contante per almeno 10.000 euro. Sarà poi compito dell’ufficio postale trasmettere il modulo all’Agenzia delle dogane.

Il modulo

Il modulo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate va compilato con precisione, occorre indicare:

  • se il trasporto di contante avviene uscendo dal Paese o entrandovi,
  • i dati anagrafici di chi firma il modulo (cognome, nome, sesso, codice fiscale, data di nascita, indirizzo email, cittadinanza, comune di residenza e indirizzo),
  • i dati del destinatario del contante (se diverso da chi firma il modulo),
  • l’origine del contante (conto corrente, vendita di beni o servizi, eccetera),
  • lo scopo del contante (acquisti, spese di viaggio, eccetera),
  • l’itinerario che seguirà il contante (Nazione di partenza, quella di arrivo ed eventuali passaggi per Stati intermedi),
  • il mezzo di trasporto utilizzato.

Non compilare il modulo o non consegnarlo alle autorità preposte coincide con la possibile applicazione di sanzioni.

Le sanzioni per chi elude la legge

Le sanzioni sono diverse. Chi varca il confine con somme di almeno 10.000 euro (o equivalente in altra valuta) e non compila la dichiarazione si vedrà sequestrare fino al 30% dell’importo eccedente il limite, percentuale che sale fino al 50% della somma eccedente se questa è superiore a 10.000 euro (almeno 20.000 euro in totale). In ogni caso, l’importo minimo che viene sequestrato sarà almeno di 300 euro, così come stabilito dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 90/2017.

Per rendere più chiaro questo passaggio, facciamo due esempi:

  • un cittadino varca il confine con 15.000 euro senza l’opportuna dichiarazione. Questo comporta il sequestro immediato di 1.500 euro, ossia il 30% dei 5.000 euro eccedenti il limite massimo trasportabile legalmente,
  • un cittadino non dichiara di avere con sé 40.000 euro, ciò significa che gli verranno sequestrati 15.000 euro, il 50% della parte eccedente i 10mila euro consentiti.

Il denaro sequestrato è destinato al saldo delle sanzioni e se queste, una volta decise dall’autorità, fossero inferiori alla cifra sequestrata alla dogana, il cittadino può richiedere che gli venga restituita la parte eccedente entro cinque anni dalla data del sequestro.

Opporsi al sequestro

Il cittadino a cui viene sequestrato del denaro può presentare un’opposizione al ministero dell’Economia e delle Finanze entro i 10 giorni seguenti al sequestro stesso. Il ministero dovrà decidere entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’opposizione

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