Rottamazione quater: c’è tempo sino al 15 marzo per "rientrare"

Riaperti i termini per il pagamento dei debiti non sanati nel periodo ottobre e novembre 2023. Chi aveva aderito alla misura di pace fiscale e poi non ha rispettato i termini di pagamento, potrà sanare la propria situazione

Rottamazione quater: c’è tempo sino al 15 marzo per "rientrare"
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Rientrare nei benefici previsti dalla Rottamazione quater effettuando il pagamento, entro il 15 marzo, delle rate non versate previste nel piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali.

Come anticipato in un precedente articolo de IlGiornale.It, il Decreto Milleproroghe ha riaperto i termini per il pagamento dei debiti non sanati nel periodo ottobre e novembre 2023, con effetto di proroga anche della terza rata la cui scadenza era prevista al 28 febbraio scorso.

Nei fatti, dunque, chi aveva aderito alla misura di pace fiscale concordando un piano di rateizzazione delle cartelle dovute al fisco, e poi non abbia rispettato i termini di pagamento, potrà sanare la propria situazione effettuando il versamento degli importi dovuti entro il 15 marzo (con i consueti 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge).

Entriamo un po’ più nel dettaglio.

Rottamazione delle cartelle: cosa è

La Rottamazione quater (introdotta dalla Legge n. 197/2022), come dice il nome stessa, è la quarta misura adottata negli ultimi anni di "pace fiscale" con cui si dà la possibilità, al contribuente, di estinguere i debiti con il fisco attraverso un piano di rateizzazione in cui sono previsti, in termini di costi, solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Di conseguenza non devono essere versate le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Invece i "debiti" derivanti da sanzioni per violazione del Codice della strada e per altre sanzioni amministrative (ti tipo non tributario o previdenziale), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (tra cui le cosiddette “maggiorazioni”) di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Come funziona la proroga delle scadenze

Come ricorda l’Agenzia delle entrate sul proprio sito:” Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 18/2024, infatti, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo. Inoltre, entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024. La norma prevede comunque una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 20 marzo 2024”.

Dunque, per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) si devono effettuare i versamenti delle prime tre rate entro il 15 marzo 2024; qualora non venisse effettuato il pagamento o si procedesse a fare il versamento oltre il termine previsto, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Coloro i quali, invece, sono in regola con il piano o rientreranno tra i beneficiari della misura, dovranno effettuare il pagamento delle ulteriori rate previste per il 2024 entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre.

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