La Rottamazione quinquies, introdotta con la Legge di bilancio 2026, ha riportato in primo piano un dubbio ricorrente: le cartelle per sanzioni stradali possono rientrare nella definizione agevolata? Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiariscono che non esiste una risposta valida per tutti: per le multe conta soprattutto chi ha irrogato la sanzione e se il carico, così come risulta in cartella, rientra davvero tra quelli “definibili”. In sintesi: attenzione all’ente e alla tipologia di debito prima di dare per scontato lo sconto.
Quali carichi rientrano e quali restano fuori
La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 collegati a omessi versamenti: imposte emerse dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni, contributi previdenziali dovuti all’INPS (ma non quelli richiesti a seguito di accertamento) e sanzioni del Codice della strada solo se irrogate dalle amministrazioni dello Stato, cioè le Prefetture. Possono essere inseriti anche carichi già trattati nelle precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio, se il contribuente è decaduto per mancati o tardivi pagamenti, e anche carichi della rottamazione-quater (o riammissione) quando, al 30 settembre 2025, non risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute e quindi si erano persi i benefici. Sono invece esclusi i debiti che rientrano in piani della rottamazione-quater (o riammissione) con tutte le rate scadute al 30 settembre 2025 pagate. Restano fuori anche le cartelle riferite a enti locali e regioni (per esempio tariffa rifiuti comunale o bollo auto) e i debiti derivanti da attività di accertamento.
Domanda di adesione
Per aderire è necessaria una domanda, presentabile solo online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: la finestra va dal 20 gennaio al 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno 2026 verrà comunicato l’esito: se la richiesta è accolta, arriveranno importi dovuti, moduli e scadenze; se viene respinta, saranno indicate le motivazioni. La domanda si può inviare dall’area riservata (SPID/CIE/CNS e, per professionisti e imprese, credenziali Entrate) oppure dall’area pubblica compilando il form e allegando il documento. Serve indicare una e-mail non PEC per ricevere la ricevuta. Utile, prima di scegliere cosa inserire, il prospetto informativo, che elenca i debiti “definibili” e l’importo dovuto in misura agevolata.
Quanto si paga, rate e decadenza
Con la Rottamazione quinquies si estinguono i debiti pagando capitale e spese di notifica e quelle esecutive, mentre non sono dovute sanzioni e interessi sia quelli di mora che quelli scritti a ruolo e aggio. Per le multe stradali ammesse (quelle delle Prefetture) l’agevolazione incide su interessi e somme maturate a titolo di aggio. Si può pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (massimo 9 anni), con interesse del 3% annuo dal 1° agosto 2026 e rata minima da 100 euro. Le prime scadenze sono 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026, poi si prosegue bimestralmente dal 2027 fino alle ultime rate del 2035. È però necessario specificare che non sono previsti ritardi.
Si decade se non si paga la rata unica o, nel piano rateale, se saltano due rate anche non consecutive o l’ultima. In quel caso, i versamenti restano come acconto, ripartono i termini per il recupero e possono riprendere o proseguire le procedure cautelari o esecutive; inoltre i carichi non risultano più rateizzabili.