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Clamorosa sentenza sul testamento biologico: tutore può fermare cure

Il tribunale di Firenze accoglie il ricorso di un settantenne in perfetta salute

Clamorosa sentenza 
sul testamento biologico: 
tutore può fermare cure

Firenze - Un "amministratore di sostegno", una sorta di tutore legale a cui viene affidato un compito preciso in caso di perdita di coscienza, può a norma di legge impedire ai medici di procedere con la rianimazione o anche con alimentazione e idratazione artificiale. A stabilirlo è stato il tribunale di Firenze accogliendo il ricorso di un settantenne in perfetta salute.

Lo strappo del tribunale "Da oggi - sottolinea l’avvocato Sibilla Santoni - chiunque può nominare un amministratore di sostegno, che naturalmente può essere anche un fratello o una moglie, perché eviti, nel caso malaugurato di un incidente, che si effettuino interventi sanitari sul nostro corpo contro la nostra volontà". Insomma, il tribunale dice sì al testamento biologico. E lo fa evidenziando che "la libertà di scegliere a quali trattamenti sanitari essere sottoposti è garantita da numerose norme costituzionali e che eventuali leggi che non rispettassero tali norme sarebbero a prima vista incostituzionali, oltre che non democratiche".

Un "appiglio" nel codice civile Lo strumento per garantire la libertà di scelta è fornito dalla legge sull’amministrazione di sostegno, l’articolo 408 del codice civile del 2004, che prevede l’istituzione di questa figura con compiti predeterminati e riconosciuti dal giudice. "Una figura - confessa Santoni - pensata dal legislatore per questioni prevalentemente economiche, ma che con questo ricorso abbiamo fatto diventare una sorta di 'tutore', come era peraltro il papà di Eluana, ma con un compito già in anticipo riconosciuto dal giudice".

I compiti del tutore legale Se il cittadino perdesse la facoltà di comunicare o la coscienza, l’amministratore può presentarsi dai medici con l’ordinanza del giudice e chiedere di sospendere tutti i trattamenti che il cittadino ha in precedenza escluso. In questo caso specifico, il giudice Palazzo autorizza l’amministratore di sostegno, "sempre qualora il richiedente non abbia nel frattempo cambiato idea", a impedire che i medici effettuino rianimazione cardiopolmonare, dialisi, ventilazione e alimentazione forzata e artificiale, mentre autorizza le cure palliative, compresi gli oppiacei, atte a lenire il dolore del paziente anche se ciò significasse una riduzione dell’aspettativa di vita. "E' un precedente importante - ribadisce Santoni - anche perchè il ministero ha chiarito che i Comuni non possono accogliere i registri con i testamenti biologici, e la legge ancora è ferma in Parlamento.

Con questo escamotage ai cittadini è riconosciuto il diritto della libera scelta".

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