La «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»: su questo tema proseguiamo la serie di interventi coordinati dal geometra Filippo Vircillo.
Qualora l'accordo non venga raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione (art. 11 c.1) e qualora le parti, in qualunque momento della procedura ne, facciano espressa e congiunta richiesta, il mediatore stesso dovrà formulare la proposta.
In questo caso e prima della formulazione della proposta il mediatore è tenuto ad informare le parti in merito alle conseguenze previste in merito alla non accettazione da una o da entrambe le parti, della proposta effettuata.
L'art. 13 c. 1 espressamente cita: «.... 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto».
Diverso è se il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta effettuata dal mediatore.
Il Giudice: «se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente».
La proposta di cui prima deve essere comunicata alle parti per iscritto, le quali dovranno far pervenire al mediatore, entro sette giorni e per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta effettuata. Qualora questa risposta non arrivi entro il termine previsto si intenderà rifiutata.
Ulteriore importante innovazione e che l'avvocato all'atto del conferimento dell'incarico, è tenuto ad informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.
L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto.
In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.
Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.
Il giudice che verifica la mancanza del predetto allegato da parte del Legale informa le parti della facoltà di chiedere la mediazione.
Il decreto stabilisce altresì che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (art. 17); inoltre stabilisce che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Qualora l'imposta superi detto importo questa è dovuta per la parte eccedente.
Potranno essere istituiti Organismi presso i Tribunali dagli Ordini degli avvocati (art.
In merito alle caratteristiche degli organismi, alle competenze dei mediatori, alla loro formazione si attende il regolamento attuativo che oramai dovrebbe essere «in arrivo».
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