Si registrano sempre nuove sentenze di organi giurisdizionali a favore dei contribuenti, e di condanna dei Consorzi di bonifica, in tema di contributi.
Si segnala, ad esempio, la sentenza n.303/2007 del Tribunale di Bari, Sez. I civ., che ribadisce il principio che «grava sull'ente l'onere della prova del presupposto del suo credito contributivo, cioè dell'esistenza del beneficio conseguito o conseguibile». La mancanza di un beneficio fondiario «rende arbitrario l'esercizio del potere impositivo del Consorzio per l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo rivendicato; di qui l'infondatezza della pretesa di pagamento dei contributi e l'obbligo di ripetere l'indebito».
Di ampio respiro le sentenze n.114, 115 e 116/2007, della Commissione tributaria regionale di Bologna, Sez. di Parma, n.22. Si asserisce, fondatamente, che «Il pagamento dei contributi non comporta per sé solo acquiescenza ancorché avvenuto senza formulare riserva o doglianza alcuna». Soprattutto, si sancisce che «per l'individuazione delle opere di bonifica occorre fare riferimento all'art.1 del testo unico sulla bonifica integrale approvato con R.D. 13.2.1933 n.215, tuttora in vigore, che costituisce la legge fondamentale della materia, l'unica che regola la contribuenza».
*Presidente Confedilizia
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