Cosa cambia nei rapporti con le banche

Non più penali per chi estingue prima il prestito

Il 2 febbraio è entrato in vigore il decreto Bersani che modifica le regole sulla gestione del mutuo per la casa e alcune modalità nei rapporti tra istituti eroganti e beneficiari. In particolare sono stati modificati due punti della precedente normativa: il primo riguarda la cancellazione della penale che prima si applicava in caso di estinzione anticipata del mutuo; il secondo la possibilità di trasferire il mutuo, o comunque l’ipoteca, a un altro istituto. Vediamo i dettagli del provvedimento, visto che le sfumature sono fondamentali per capire come comportarsi e i costi da sostenere comunque.
Il divieto sull’applicazione delle penali si applica solo per la prima casa e per i mutui stipulati dopo il 2 febbraio. Per quelli antecedenti a tale data bisognerà aspettare che associazioni di consumatori e Abi (Associazione bancaria italiana) si mettano d’accordo per l’estinzione senza costi, o comunque con penali ridotte, per tutti i mutui, indipendentemente dalla data di stipula.
Devono mettersi d’accordo entro maggio, dopodiché la faccenda passerà nelle mani della Banca d’Italia, anche se sembra che non ci siano particolare resistenze dall’Abi ad andare incontro alle richieste dei consumatori. Per ora chi ha stipulato un mutuo prima del 2 febbraio e lo estingue anzitempo deve ancora pagare l’1 o 2% di penale, a secondo della clausola del contratto sottoscritto con la banca erogante. Si applica invece a tutti i mutui la cancellazione automatica dell'’poteca in caso di estinzione anticipata del debito. Prima del decreto andava cancellata rivolgendosi in ogni caso a un notaio e pagando la relativa parcella, di circa mille euro. Oggi invece il notaio non serve più perché dopo 30 giorni dall’estinzione del debito l’ipoteca si estingue da sola, dopo una normale comunicazione della banca all’ufficio della conservatoria dei registri immobiliari.
L’altra novità che ha introdotto il provvedimento è la possibilità di sostituire il mutuo con uno più conveniente, trasferendo anche l’ipoteca con una semplice scrittura privata tra banca e cliente, quindi senza doversi recare dal notaio. Attenzione però, perché, anche se si può evitare questa spesa, gli altri costi (nuova perizia sull’immobile, istruttoria e imposta sostitutiva sull’immobile) rimangono in piedi.
Quindi, prima di effettuare il passaggio.

bisogna comunque mettere in conto queste spese, che vanno affrontate come prima dell’entrata in vigore della normativa. È il cliente, poi, a dover chiedere alla banca erogante il vecchio mutuo la procedura tramite scrittura privata.

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