Esistono casi in cui, per chiedere il rimborso di un credito dimposta, la parola passa al giudice tributario. Quello a cui ci riferiamo è il caso in cui il credito esposto nella dichiarazione dei redditi si è ormai consolidato. Con una recente sentenza (nr. 16/05 depositata il 17 febbraio 2005), infatti, la Sezione n. 16 della Commissione tributaria di Milano ha chiarito che il rimborso del credito dimposta indicato in dichiarazione può essere ottenuto mediante ricorso al contenzioso tributario, quando il fisco non vi abbia provveduto per mancanza di stanziamento di fondi.
Con la medesima sentenza, riguardante i periodi di imposta dal 1993 al 1996, è stata condannata lAgenzia delle entrate competente alla restituzione del credito Irpeg di 801.158,41 euro, in linea capitale più interessi, al contribuente che aveva presentato il ricorso, in questo caso una società.
Al momento della costituzione in giudizio, lamministrazione finanziaria aveva peraltro sollevato in via pregiudiziale linammissibilità e improponibilità del ricorso. La tesi del Fisco era che il rimborso del credito Irpeg, così come formulato dal ricorrente, non risultava avere titolo per poter adire le vie del contenzioso tributario, in quanto, secondo lUfficio, era un atto non autonomamente impugnabile e in violazione agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo numero 546 del 92. Nel merito, invece, lo stesso Ufficio dichiarava che non sussistevano cause che ostacolassero lerogazione del rimborso richiesto.
Ma qual era la materia del contendere? La questione in esame verteva sul fatto che la società, a suo tempo, aveva presentato regolare dichiarazione dei redditi indicando per le summenzionate quattro annualità - dal 1993 al 1996 - un credito Irpeg per complessivi 1.551.259.000 di lire, pari a 801.158,41 euro.
Sono quindi trascorsi i canonici cinque anni dalla presentazione della dichiarazione in cui viene evidenziato il credito. Un quinquennio è infatti il termine demandato allufficio delle imposte per procedere a eventuali rettifiche e/o accertamenti. Allora il contribuente, ossia la società, ritenendo consolidato il diritto allesigibilità del credito e non avendo ottenuto alcun riscontro, neanche dopo apposito sollecito di pagamento, ha presentato, senza ottenere alcun esito, istanza di rimborso allAgenzia competente.
A quel punto (con ricorso in base allarticolo 19 - comma 1 - lettera g del decreto legislativo già citato), la società si è opposta allinerzia dellAgenzia delle entrate di Milano nella restituzione delle somme che le spettavano. Ha quindi chiesto alla locale Commissione tributaria provinciale il riconoscimento del diritto al credito e contestualmente di disporre limmediato rimborso vantato verso lErario, oltre agli interessi di legge.
Il collegio giudicante (cioè la Commissione) ha dato ragione alla società e torto allufficio delle imposte, accogliendo il ricorso e rigettando la richiesta di declaratoria di improponibilità presentata dallamministrazione finanziaria. Nel contempo, ha stabilito che linerzia della Pubblica amministrazione nellambito dei rimborsi relativi a crediti dimposta ha valenza giuridica di «silenzio-rifiuto» e come tale è soggetta a impugnazione avanti le Commissioni tributarie.
Infine, il credito, oggetto di rimborso, non era stato contestato da parte dellUfficio delle imposte: motivo sufficiente, ha ritenuto il collegio, affinché il rimborso fosse materialmente eseguito.
Abbiamo voluto sottolineare questa sentenza perché rappresenta una buona notizia per il contribuente. Viene infatti riconosciuta, sebbene contestata dallUfficio delle imposte, la competenza della Commissione tributaria in una materia quale la difficile questione dei rimborsi, relativi a crediti esposti in dichiarazione.
Tutto ciò rende più facile la gestione dei crediti dimposta indicati in dichiarazione (attualmente mal gestiti), anche sotto il profilo burocratico perché viene a ridursi linterminabile periodo di tempo per ottenere il tanto sospirato rimborso, che in qualche caso ha addirittura superato trentanni. Ciò potrebbe servire a ridimensionare quel difficile rapporto oggi esistente tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
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