"Sì all'assegno di mantenimento", svolta della Cassazione sulle unioni civili: cosa cambia

Per i giudici il mantenimento va inquadrato nella tutela del partner più fragile: ecco cosa cambia

"Sì all'assegno di mantenimento", svolta della Cassazione sulle unioni civili: cosa cambia
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Anche le unioni civili avranno diritto all’assegno di divorzio, proprio come previsto per le coppie unite in matrimonio. A stabilirlo è una sentenza della prima sezione civile della Cassazione, che mette nero su bianco l’equiparazione tra le coppie sposate e quelle unite civilmente, anche in caso di separazione.

Il caso specifico riguardava lo scioglimento dell’unione tra due donne, ma il principio ora si estende a tutte le unioni civili. Secondo quanto deciso dai giudici supremi, le regole sono le stesse già applicate in ambito matrimoniale. Tradotto: chi chiede l’assegno dovrà dimostrare di non avere mezzi sufficienti per mantenersi e di aver contribuito, durante la convivenza, alla costruzione del patrimonio comune.

"Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa" si legge nella sentenza. Due le funzioni indicate dai magistrati: quella assistenziale, pensata per garantire “una vita autonoma e dignitosa” a chi non può più permettersela, e quella perequativo-compensativa, che interviene quando "lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti".

Insomma, se uno dei due ha rinunciato a carriera e stipendio per dedicarsi alla casa e all’altra persona, allora ha diritto a un compenso post-rottura. I giudici precisano che "la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto".

Ma se invece c'è stato anche un contributo concreto alla vita familiare e alla crescita del patrimonio dell’altro, allora "l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte".

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