Cronache

È caos in aeroporto: cosa fare se il volo viene cancellato

A causa degli scioperi indetti per il personale delle compagnie low cost sono centinaia i viaggi annullati in tutta Europa. Ecco come comportarsi in questi casi e quali sono i diritti del passeggero

È caos in aeroporto: cosa fare se il volo viene cancellato

Giorni davvero complicati per il trasporto aereo a causa degli scioperi indetti per il personale delle compagnie low cost. Solo nella giornata di sabato in Italia sono stati cancellati oltre 90 voli, mentre sono ormai centinaia a livello europeo. Ma cosa fare se il proprio viaggio viene cancellato? La cancellazione di un volo da parte di una compagnia aerea prevede per il cliente una serie di diritti di cui è bene essere a conoscenza prima di mettersi in viaggio.

Ogni passeggero è protetto dal Regolamento Ue 261, che sancisce una serie di norme comuni di assistenza, compensazione o risarcimento derivanti da questo genere di imprevisto. La normativa in questione si applica"ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un paese dell'Ue soggetto ai trattati dell'Ue e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato nel territorio di un paese dell'Ue soggetto alle disposizioni dei trattati, se il volo è operato da un vettore comunitario".

Annullamento per cause eccezionali

Si parla di volo cancellato, e di conseguenza dell'attivazione della sopra citata serie di diritti, nel caso in cui si arrivi all'annullamento di una tratta aerea prenotata regolarmente dal cliente.

Non è, tuttavia, sempre possibile ottenere un compenso, a maggior ragione qualora il volo venga cancellato per cause di forza maggiore, che dovranno essere comunque comprovate dalla medesima compagnia aerea. Si parla di "cause di forza maggiore", ad esempio, in caso di condizioni meteorologiche avverse e incompatibili con il volo, in caso di chiusura dello spazio aereo, di rischi per la sicurezza dei passeggeri o di eventuali problemi legati a situazioni di instabilità politica del paese di partenza/destinazione. Dinanzi a condizioni di siffatta eccezionalità, la compagnia aerea non viene ritenuta responsabile del disagio nè è tenuta a effettuare risarcimenti di alcun genere.

I diritti del passeggero

Per tutti gli altri casi è prevista per il passeggero la possibilità di richiedere il rimborso del prezzo del biglietto o la prenotazione su un altro vettore, che abbia la medesima destinazione e condizioni contrattuali di volo simili, il prima possibile o in una data successiva ma compatibile con le esigenze del diretto interessato.

Nell'art.7 del Regolamento Ue 261 si fa riferimento al "Diritto a compensazione pecuniaria". Compensazione che sarà pari a 250 euro per le tratte aeree entro i 1.500 km, a 400 euro per i voli intracomunitari che eccedano i 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500-3.500 km, e a 600 euro per i voli più distanti di 3.500 Km al di fuori dell'Ue.

Tale somma viene tuttavia dimezzata nel caso in cui il cliente respinga l'offerta di un volo alternativo al proprio cancellato il cui orario di arrivo non vada oltre le 2 ore di ritardo (per tratte entro i 1.500 km), 3 ore di ritardo (per tratte comprese tra 1.500-3.500 km) o 4 ore di ritardo (oltre 3.500 km).

In ogni caso, comunque, è bene tener presente che i passeggeri hanno diritto a ricevere assistenza a terra, il che significa pasti e bevande in relazione alla durata del tempo di attesa a cui si aggiunge la sistemazione in albergo qualora fossero necessari dei pernottamenti per venire a capo della situazione, il trasferimento dal terminal alla struttura in questione e due telefonate.

Come comportarsi

Qualora il proprio volo subisca una cancellazione, è buona norma rivolgersi immediatamente allo staff a terra della compagnia aerea responsabile per ottenere le informazioni del caso e richiedere l'attivazione dei propri diritti. Fondamentale, ovviamente, la conservazione del biglietto o della prenotazione online, della carta d'imbarco e degli scontrini relativi a eventuali spese extra sostenute a causa dell'inconveniente (cibo, bevande o trasporti).

Purtroppo ogni compagnia gestisce tali disguidi in modo differente, anche se in genere si procede con la compilazione online di uno specifico form relativo a reclami/rimborsi direttamente sul portale dell'azienda. Il regolamento prevede l'obbligo di una replica entro 6 settimane, trascorse le quali si potrà presentare reclamo direttamente sul sito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile tramite l'area "Diritti dei passeggeri". Ci si potrà altresì rivolgere a un giudice di pace o a una delle agenzie che si avvalgono del lavoro di professionisti del settore per difendere nello specifico i diritti dei passeggeri.

Rimborso, quando e entro quanto

Il risarcimento non è ottenibile qualora la compagnia aerea abbia comunicato, tramite mail o telefono, ai propri clienti la cancellazione almeno 14 giorni prima del volo o 7 giorni prima nel caso in cui abbia fornito agli stessi una valida alternativa alla tratta (solo se la partenza non subisca ritardi oltre le due ore rispetto al volo cancellato o oltre le 4 ore rispetto all'arrivo previsto dallo stesso) o anche meno di 7 giorni prima in condizioni alternative migliori (ovvero entro un'ora di ritardo rispetto alla partenza originaria o entro 2 ore di ritardo dal previsto arrivo).

Entro quanto si può presentare la richiesta? Nel caso in cui si tratti di una compagnia italiana si hanno 2 anni di tempo dalla data del volo annullato, così come per la maggior parte dei Paesi dell'Ue.

Solo in Belgio (un anno di tempo) e in Germania (3 anni di tempo) ci sono delle variazioni.

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