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Coronavirus, ecco la nuova autocertificazione: stretta sugli spostamenti

Ecco il nuovo modulo dell'autocertificazione per gli spostamenti. Da ora in avanti, il rientro è consentito soltanto in casi strettamente limitati

Coronavirus, ecco la nuova autocertificazione: stretta sugli spostamenti

Il modulo dell'autocertificazione per gli spostamenti cambia ancora. Il nuovo documento è in linea con l'ultimo Dpcm, contenente le ultime misure per arginare il Covid-19 e pubblicato oggi, 23 marzo, in Gazzetta ufficiale.

Non c'è più la possibilità che assicurava ai cittadini il rientro nel luogo di domicilio, residenza o abitazione. Da ora in avanti, il rientro è consentito soltanto in casi strettamente limitati e collegati a esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza o motivi di salute.

Ricordiamo che il modello, oltre a essere scaricabile online (scaricalo qui), è anche in dotazione alle pattuglie. Chiunque attesti il falso rischia di essere denunciato e, in alcuni casi, l'arresto alla salute pubblica, come prevede l'articolo 452 del codice penale, il quale impartisce una pena fino a 12 anni di carcere.

La nuova autocertificazione

Scendendo nel dettaglio, sul sito della Polizia di Stato si legge quanto segue: "Il Dpcm 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono state riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione. Ciò ha comportato un aggiornamento del modello di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento stesso".

Viene inoltre spiegato che "ci si può quindi muovere soltanto per i seguenti motivi: comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza e motivi di salute".

Il nuovo decreto del presidente del Consiglio, dunque, "abolisce la previsione, contenuta, nell'art. 1, comma 1, lett. a) del Dpcm 8 marzo 2020, che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all'esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro.

Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l'interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione", si conclude l'articolo sul sito della Ps.

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