Cronache

Quando il matrimonio è reato: "Così negano alle donne di scegliere"

La legge italiana punisce il matrimonio forzato, a cui si è ribellata anche Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa oltre un mese fa. L'avvocato ed esperto di Diritto musulmano: "Non viene disciplinato nemmeno dal Corano"

Quando il matrimonio è reato: "Così negano alle donne di scegliere"

Da quasi due mesi non si hanno notizie di Saman Abbas. Prima di scomparire, la 18enne pachistana si era ribellata alle nozze combinate e forzate dai genitori. Una pratica che in Italia è illegale, ma che non viene contemplata nemmeno dal Diritto musulmano. "Anche lì la legge specifica esplicitamente che nessun matrimonio valido può essere contratto senza il consenso dei coniugi, ma la pratica effettiva è diversa", spiega a ilGiornale.it Paolo Iafrate, avvocato, professore aggiunto di Regolamentazione Nazionale ed Europea in materia di immigrazione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata' ed esperto di Diritto musulmano e Paesi islamici.

Che cos'è il matrimonio forzato?

"Il matrimonio forzato è quello che viene concluso senza il libero consenso degli interessati. La costrizione al consenso rappresenta l'elemento di differenza dalle altre forme, cioè il matrimonio combinato e il matrimonio precoce, e costituisce una grave violazione dei diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo stabilisce, infatti, che 'il matrimonio può essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi'. I matrimoni forzati costituiscono una violazione inammissibile dei diritti fondamentali e dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e infatti l'Ue combatte questo fenomeno nei limiti delle competenze che le sono conferite dai trattati".

In Italia quando si verifica il reato di costrizione al matrimonio?

"In Italia il reato è regolato dall'articolo 558-bis del Codice Penale, che punisce 'chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona contrarre matrimonio o unione civile'. Per violenza si intende l’energia fisica sulle persone, esercitata direttamente o mediante uno strumento. Viene denominata minaccia invece la prospettazione di un male ingiusto e notevole, eventualmente proveniente dal soggetto minacciante. Le modalità coattive non comprendono solo la violenza o la minaccia in senso stretto, ma anche forme di abusi psicologici. Questo articolo ha il fine di tutelare l’unione matrimoniale come libero consenso delle parti, contro un matrimonio forzato o indotto mediante pressioni che possono essere sia fisiche sia psicologiche".

Qual è la pena prevista per il reato? E ci sono delle aggravanti?

"Il Codice Penale precisa che chi compie il reato di costrizione al matrimonio viene 'punito con la reclusione da uno a cinque anni'. Inoltre 'la stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile'. Le aggravanti sono legate all'età, infatti la pena è aumentata quando si tratta di un minore di 18 anni e di un minore di 14 anni: in quest'ultimo caso sono previsti dai due ai sette anni di carcere. Il fenomeno assume carattere internazionale, infatti la norma trova fondamento anche quando il fatto viene commesso all’estero da cittadino italiano, in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. Tutti gli ordinamenti europei che hanno introdotto il reato di matrimonio forzato hanno sanzionato autonomamente anche l’ipotesi del trasferimento all’estero con tale finalità".

È una pratica frequente in Italia?

"Il dato sulla diffusione dei matrimoni forzati in Italia e in Europa è esiguo. Dal Rapporto Un anno di Codice Rosso a cura del Dipartimento Affari di giustizia, con il contributo della Direzione generale statistica e analisi organizzativa del Dipartimento organizzazione giudiziaria personale e servizi e delle dottoresse Rizzato e Cardona Albini, addette al Gabinetto del Ministro, risultava che per il reato di costrizione o induzione al matrimonio, al 31 luglio 2020, non vi erano procedimenti penali conclusi con sentenza di fronte alla sezione gip/gup. Nel medesimo periodo erano stati definiti dinanzi al Tribunale, in sede dibattimentale, due procedimenti penali per costrizione o induzione al matrimonio".

C'è differenza tra matrimonio forzato e combinato?

"Sì, il matrimonio forzato si distingue dai matrimoni combinati, nei quali, nonostante le famiglie assumano un ruolo decisivo nell’organizzazione e anche nella scelta del partner, la decisione finale spetta comunque ai due sposi, che restano liberi di esprimere o meno il proprio consenso. Il confine tra le due forme però può risultare labile dal momento che le possibili modalità di coercizione a un matrimonio forzato si concretizzano in una vasta gamma di minacce e violenze, non soltanto fisiche, ma spesso psicologiche. Tra queste ci sono, per esempio, il peso dell'autorità genitoriale, le richieste economiche o affettive e la colpevolizzazione della vittima per accettare il matrimonio".

Nel Diritto musulmano classico, la costrizione al matrimonio è un reato?

"Il matrimonio forzato non è disciplinato dal Corano e non sussiste il diritto del padre di obbligare il figlio a contrarre matrimonio in assenza della sua volontà, così come non sono previste pene nei confronti dei figli che non obbediscono al padre in queste situazioni. Sussiste però la wilayah, cioè una potestà che pone i figli in una situazione di subordinazione e permette al padre il diritto a esercitare la coazione matrimoniale. Le responsabilità decisionali inerenti ai figli fanno capo al solo padre, rappresentante legale del minore. Secondo la maggior parte dei giuristi classici, la donna, anche se perfettamente matura, deve comunque essere rappresentata, non potendo concludere personalmente il contratto di matrimonio. Solo i giuristi di scuola hanafita ammettono la validità del matrimonio concluso dalla donna, ma nemmeno loro impongono che sia la donna a esprimere il consenso. Per quanto riguarda il Diritto dei singoli Paesi, è bene ricordare che il Marocco ha abrogato nel 1993 l'ultimo riferimento alla legalità, in particolari circostanze, di un matrimonio forzato, e sempre più spesso i codici affrontano esplicitamente la questione del consenso, proibiscono la coercizione e prevedono rimedi nel caso in cui la moglie sia costretta a sposarsi. L'emendamento del 1978 dell'Iraq alla sua legge del 1959 è uno dei più chiari e dettagliati a questo riguardo, specificando in tre clausole separate il divieto di costringere una persona a sposarsi e le sanzioni penali a cui sono soggetti coloro che lo fanno. Anche la legge algerina del 1984 vieta esplicitamente al wali (tutore) di costringere il suo protetto a sposarsi o di sposarlo senza il consenso di quest'ultimo. Nel 2005 il Mufti dell'Arabia Saudita, dove non esiste una codificazione nazionale, ha dichiarato che è illegale per i padri costringere le proprie figlie a un matrimonio indesiderato. Infine anche in Pakistan una serie di leggi affronta la questione dei matrimoni forzati".

Saman, la ragazza scomparsa lo scorso mese, si era rifiutata di accettare un matrimonio combinato. Questo comportamento, nel Diritto musulmano, può essere fonte di punizione?

"Nel matrimonio organizzato, non vi è l’obbligo della figlia a contrarre a matrimonio. Tuttavia, se il padre la costringe e quest'ultima non accetta, è difficile provare il mancato consenso della donna. Come già enunciato in precedenza, nel Diritto musulmano classico non vi è il diritto del padre all'obbligare le figlie al matrimonio e non vi sono sanzioni nei confronti di quest'ultime che si ribellano al padre. In Pakistan però ci sono stati casi di matrimoni forzati, stante la forte presenza del patriarcato e di una wilayah del padre sui figli più forte e decisa, legata soprattutto al contesto sociale. Quindi, anche se la legge specifica esplicitamente che nessun matrimonio valido può essere contratto senza il consenso dei coniugi, la pratica effettiva è diversa: il consenso della donna non viene preso in considerazione o è una mera formalità a causa dei vincoli sociali, in particolare nei casi in cui sarebbe impensabile o inaccettabile per lei rifiutare il matrimonio. Al riguardo, si è espresso anche l’Ucoi (Unione Comunità Islamiche d’Italia) che nella 'fatwa' contro i matrimoni forzati nell’Islam del 3 giugno 2021 ha ribadito che nessun tipo di imposizione può essere usata in fatto di matrimonio e che i contratti di matrimonio forzati non hanno alcuna validità. Questo è anche il parere del Consiglio Europeo della Fatwa e della Ricerca, riportato nella decisione n.14/4. Ciò non toglie il diritto dei genitori di esprimere pareri e consigli non vincolanti nelle decisioni di matrimonio dei loro figli e figlie, al fine di rendere le relazioni delle famiglie più stabili e durature. È raccomandabile attenersi agli insegnamenti religiosi e non confonderli con le usanze e tradizioni tribali e locali di certe popolazioni".

È possibile prevenire il fenomeno?

"Ai fini di un’adeguata prevenzione è opportuno pensare a interventi di sensibilizzazione e di formazione, che permettano di intercettare subito situazioni a rischio e costruire una rete di protezione che coinvolga sia le associazioni a tutela delle vittime presenti sul territorio nazionale, che quelle dei Paesi di origine, i servizi sociali e assistenziali, gli istituti scolastici, i centri antiviolenza e/o case-rifugio, le autorità di polizia e l’autorità giudiziaria".

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