Politica

Dati del 2007, compresi defunti e assegni «congelati»

L’elenco pubblicato è aggiornato al 2007 per deputati e senatori che hanno maturato il diritto alla pensione e comprende i defunti da quella data a oggi. In questo elenco non sono compresi gli oltre mille vitalizi di reversibilità pagati ai familiari di parlamentari scomparsi. Ecco le regole in vigore sugli assegni vitalizi: il senatore versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari ora a 1.032,51 euro, più il 2,15 per cento, come quota aggiuntiva per la reversibilità, pari a 258,13 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito regolamento approvato dal consiglio di presidenza. In base alle norme contenute in tale regolamento, recentemente modificato, il Senatore cessato dal mandato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età, purché abbia svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni. Il limite di età è ridotto di 1 anno per ogni anno di mandato oltre il quinto, fino al limite inderogabile di 60 anni. Lo stesso regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il senatore sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o a un consiglio regionale. Tale sospensione è stata estesa - a partire dal 1° gennaio 2008 - a tutti gli incarichi incompatibili con lo status di parlamentare, agli incarichi di governo e a tutte le cariche di nomina governativa, parlamentare o di competenza degli enti territoriali, purché comportino un'indennità pari almeno al 40 per cento dell'indennità parlamentare.
Il deputato versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi. Secondo la deliberazione dell'ufficio di presidenza del 23 luglio 2007 per i deputati eletti per la prima volta a decorrere dalla XVI legislatura l'importo dell'assegno vitalizio varierà da un minimo del 20 per cento a un massimo del 60 per cento. A decorrere dalla XVI legislatura è stata soppressa la facoltà per il deputato di riscattare, mediante contribuzione volontaria, gli anni di mandato non esercitati in caso di legislature incomplete. A seguito di tale soppressione i periodi di versamento dei contributi coincidono necessariamente con gli anni effettivi di mandato.

La sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio è stata estesa al caso in cui il titolare del vitalizio assuma successivamente al 1° gennaio 2008 cariche pubbliche che prevedano una indennità il cui importo sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità parlamentare; alla sospensione non si procede qualora l'interessato opti per l'assegno vitalizio in luogo dell'indennità.

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