Per decisione del Tar l’ascensore si è bloccato

Per decisione del Tar l’ascensore si è bloccato

Come è noto col DM del 23 Luglio 2009 firmato dal Ministro dello sviluppo economico Onorevole Scajola si sono individuati gli interventi da eseguire su tutti gli impianti ascensori costruiti prima del 30 giugno 1999 (ricordiamo che in Italia esiste il maggior parco ascensori di ogni nazione calcolati in circa 800.000 impianti).
Il decreto aveva come obiettivo quello di dotare i vecchi impianti ascensori (circa 83.000) di una serie di interventi tesi all'aggiornamento degli stessi per adeguarli per renderli rispondenti a norme di sicurezza per coloro che vi lavorano sostituzione del quadro di manovra e delle funi, adeguamento del livello di fermata al piano e del dispositivo di allarme in cabina, adeguare il sistema di sblocco della porta di piano, il parapetto sulla cabina, l'illuminazione di emergenza in cabina verifica degli ammortizzatori ed altri interventi.
Tali norme ricordiamo riguardavano il miglioramento delle garanzie di sicurezza nell'uso degli impianti.
Si è molto discusso sull'entità di detti interventi la Confedilizia-Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia stimava mediamente in circa 15000 Euro la spesa che si sarebbe dovuto sostenere per l'adeguamento di ogni impianto mentre le associazioni dei manutentori degli impianti sostenevano che l'importo necessario era contenuto, grosso modo, nella metà di calcolato dalla Confedilizia.
Taluni hanno già provveduto a tali aggiornamenti mentre la massa non ha ancora disposto per l'adeguamento in quanto erano previsti tempi lunghi per le relative verifiche (due anni per gli impianti installati prima del 15 novembre 1964 e via via fino a cinque anni per quelli installati tra il 9 aprile del 1992 ed il 24 giugno 1999.
Tralasciamo di dettagliare quali erano gli interventi da eseguire man mano ricordando solo che, come abbiamo già detto, avevano come obiettivo la salvaguardia e l'aumento delle garanzie di sicurezza a tutela sia degli utilizzatori che dei manutentori.
Avverso l'applicazione di tale normativa ha proposto ricorso nanti al Tar del Lazio la Confedilizia-Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia
Ora il Tar - Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha messo a tacere ogni polemica, anche se forse se ne apriranno delle altre dichiarando, con sentenza n° 5413 /10, che il ricorso proposto dalla Confedilizia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del decreto 23 luglio 2009 deve essere accolto e si è, tra l'altro così pronunciato: «Fondata, ed assorbente di ogni motivo di doglianza è la censura di violazione e falsa applicazione del D.M. 17 del 23 agosto 1988 n° 400, nella parte in cui detta le regole alle quali l'Autorità emanante deve attenersi nel procedimento di formazione dei regolamenti amministrativi. Nel caso in esame è infatti. E non è neppure contestato, che non è stato acquisito il previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato e non è stata neppure riportata nella intestazione dell'impugnato provvedimento la denominazione regolamento invece prescritta dalla norma innanzi richiamata».
Prosegue poi con altre motivazioni quale ad esempio contestando l'affermazione che non saremmo in presenza di un regolamento, ma di un atto amministrativo generale sottratto in quanto tale al citato art 17. Spiega poi che per atto amministrativo generale deve intendersi quello di dare attuazione al dettato di norme giuridiche preesistenti ed indirizzate. Ne consegue, atteso che il decreto impugnato crea nuove norme e non si limita a svolgere funzioni dettate da norme giuridiche ora esistenti
La sentenza prosegue sottolineando l'illegittimità di demandare ai tecnici che effettuano i primi controlli l'autorità di disporre per gli interventi necessari a porre gli impianti in condizioni rispondenti al documento in esame sottolineando l'incongruenza che a questo primo tecnico se ne sovrappone un secondo con poteri analoghi mettendo in condizione di difficoltà i proprietari d'immobili non sapendo a quale tecnico dare retta in caso di difformità di indirizzo fra i due.
Evidenzia poi che il provvedimento viene giustificato con l'obiettivo di concorrere al rilancio dell'edilizia.


Trattasi di una sentenza chiara ed inequivocabile che non lascia al un dubbio sulla illegittimità del provvedimento, e mette il cuore in pace alla massa di proprietari grandi o piccoli che siano perché, almeno per ora, sanno di non dover affrontare queste spese.

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