Per le denunce catastali trenta giorni di tempo

Il nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni in catasto relative alle unità immobiliari di nuova costruzione e alle unità che, in seguito alla perdita dei requisiti, transitano dalla categoria esente a quella soggetta ad imposta, nonchè per la presentazione delle dichiarazioni relative alle «mutazioni» nello stato di unità immobiliari già censite, è di 30 giorni dalla data dell'evento a cui ciascuna singola disposizione riconnette l'obbligo di dichiarazione. Il termine in questione (che sostituisce quello del 31 gennaio dell'anno successivo) si applica agli eventi verificatisi a decorrere dal 12 marzo scorso. Sono da considerarsi mutazioni delle unità immobiliari quelle «che avvengono nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe».
Come precisato dall'Agenzia del Territorio in una circolare, la dichiarazione deve essere presentata: a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza; b) per gli enti morali, dal legale rappresentante; c) per le società commerciali legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale; d) per le società estere, da chi le rappresenta nello Stato. Inoltre «per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte, diverse da quelle (prima) indicate, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condòmino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto», e «se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota». Quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri. La stessa normativa prevede - da sempre - che i Comuni comunichino all'Agenzia i «permessi di costruire» (come oggi si chiamano) rilasciati.
Nel caso di omessa o ritardata dichiarazione è applicabile una sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.

066, fatti salvi tutti gli istituti (fra i quali il ravvedimento operoso e la definizione agevolata del procedimento sanzionatorio) previsti dalla legge in materia di violazioni di norma tributaria, che riducono il dovuto fino - è uno dei casi di ravvedimento - ad un ottavo del minimo.
*presidente di Confedilizia

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