Economia

Divieti e obblighi per intitolare una via

Quali norme si debbono seguire per intitolare una strada? Sono tre le leggi che disciplinano la materia: il r.d.l. 1158/’23, convertito dalla l.473/’25 («Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali»); la l.1188/’27 («Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei»); l’art. 41 del d.p.r. 223/’89 («Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»). Le due leggi più antiche sono state esplicitamente fatte permanere in vigore dai recenti provvedimenti detti salvaleggi. La competenza a intitolare è dei Comuni. Qualora si tratti di cambiare nome a una strada, occorre l’approvazione del ministero (ora) per i Beni culturali, attraverso la Sovrintendenza (ora) ai Beni architettonici e ambientali. Sulla relativa targa va altresì riportata la precedente denominazione.
Se, invece, si tratta di una nuova strada, occorre il parere favorevole del prefetto, sentita la locale deputazione di storia patria o, in mancanza, la società storica del luogo o della regione. È vietata la denominazione a persone che siano decedute da meno di dieci anni, salvo che non si tratti di caduti in guerra. Sono ammesse deroghe per «casi eccezionali», relativi a «persone che abbiano bene meritato della nazione» (quindi, in una prospettiva non solo locale), se consentito dal prefetto.
Queste disposizioni sono di estremo buon senso.

Esse tendono a limitare i mutamenti toponomastici, sovente sgraditi ai cittadini perché fonte di contrattempi, equivoci e complicazioni burocratiche.
*Presidente Confedilizia

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