Entro quale data i lavoratori dipendenti devono scegliere la destinazione del Tfr?
Entro il 30 giugno 2007 i lavoratori già in attività al 1° gennaio 2007, entro sei mesi dalla data di assunzione se questa è successiva al 1° gennaio 2007.
Che cosa succede se il lavoratore non effettua la scelta entro il termine?
Scatta il meccanismo del silenzio-assenso: il Tfr viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione.
La scelta di conferire il Tfr a una forma pensionistica complementare è revocabile?
No.
La scelta di non conferire il Tfr a una forma pensionistica complementare è revocabile?
Sì, in un qualsiasi momento successivo.
Che cosa succede al Tfr già maturato in azienda alla data del 31-12-06?
Il Tfr già accantonato in azienda non viene toccato, continua a essere gestito dal datore di lavoro con le attuali regole.
La scelta riguarda solo il Tfr che matura dal 1° gennaio 2007.
Che cosa succede se si decide di non destinare il Tfr maturando a una forma pensionistica complementare e si lavora in una azienda che occupa fino a 49 dipendenti?
Il Tfr futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale.
Che cosa succede se si decide di non destinare il Tfr maturando a una forma pensionistica complementare e si lavora in un’azienda che occupa almeno 50 dipendenti?
Il Tfr maturando viene versato al fondo speciale gestito dall’Inps per conto dello Stato.
In caso di versamento del Tfr all’Inps, che cosa cambia rispetto alla situazione attuale?
Cambia solo il soggetto che gestisce il Tfr maturando: non è più l’azienda ma l’Inps. Tutto il resto non subisce alcuna modifica e continua a essere disciplinato dalle regole attuali.
Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al Tfr maturando il lavoratore già occupato alla data del 28-04-’93 e non ancora iscritto a una forma di previdenza complementare?
Può scegliere tra:
a)Conferirlo al fondo pensione negoziale o a una forma pensionistica individuale nella misura del 100% oppure nella misura prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o infine, in assenza di previsioni, nella misura minima del 50%;
b)Non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il Tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’Inps.
Che cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore già occupato alla data del 28-04-’93 e non ancora iscritto a una forma di previdenza complementare non decide nulla in merito al Tfr maturando?
Il Tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell’accordo aziendale.
Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al Tfr maturando il lavoratore già occupato alla data del 28-04-’93 e già iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro?
Può scegliere tra:
a)Conferire il Tfr ancora disponibile (cioè la quota che non viene ancora versata al fondo pensione) al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto;
b)Non conferire il Tfr residuo al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto: in questo caso il Tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all'Inps;
Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in relazione al Tfr maturando il lavoratore di prima occupazione successiva al 28-04-’93 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?
Può scegliere tra:
a)Conferirlo al fondo pensione negoziale o a una forma pensionistica individuale
b)Non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il Tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’Inps.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.