Un doppio incarico mette a rischio l’appalto milionario

È stata la società Manital a contestare l’aggiudicazione al Consorzio Strade Sicure della gara per la manutenzione delle strade L’Authority le ha dato ragione

Buche stradali e grande viabilità. Non è conforme il maxi-appalto novennale del Comune di Roma a Romeo e Consorzio strade sicure. Ad affermarlo è la delibera n° 24 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, depositata presso la segreteria del consiglio il 6 febbraio 2007. La delibera fa seguito al ricorso presentato alla stessa Authority dalla Manital scarl contro l'affidamento della concessione di pubblico servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del patrimonio stradale comunale relativo alla «grande viabilità» del Campidoglio. Ottocento km di strade appaltate fino al 2014. In sintesi, ecco la vicenda. Il 30 dicembre 2005 il Comune poneva a gara il bando per l'affidamento della concessione novennale, da aggiudicarsi con gara a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta di Euro 576.666.672,00.
Il 20 novembre 2006 perveniva all’Autorità l’istanza con la quale l’Impresa Manital scarl contestava l’aggiudicazione provvisoria all’Ati Romeo Gestioni spa/Vianini Lavori spa/Consorzio Strade Sicure, in quanto il presidente del Consorzio Strade Sicure rivestiva la carica di consigliere di amministrazione della società Risorse RpR spa allorquando detta società era stata incaricata dal Comune della redazione del progetto a base di gara, «con ciò determinandosi - a parere della Manital - una situazione di incompatibilità». Nell’istruttoria avviata dall’Authority, il Comune e l’Ati aggiudicataria replicavano che effettivamente nell’ottobre 2004 era stato affidato a RpR l’incarico di supporto alla progettazione e che il 2 agosto 2004 l’amministratore dell’impresa edile Soles aveva creato il Consorzio Strade Sicure, assumendone la carica di presidente dal 2 agosto 2004 al 4 luglio 2005. Ma alla data di conclusione dell’incarico di supporto alla progettazione ed a quella di pubblicazione del bando (30.12.2005), aveva ribadito il Comune, il soggetto in questione non rivestiva alcun incarico presso il Consorzio Strade Sicure. La tesi del Campidoglio è stata, però, respinta dall’Autorità: «Ai sensi dell’articolo 17, comma 9 della legge 109/1994 e successive modifiche - afferma la delibera depositata il 6 febbraio - si dispone che gli affidatari di incarichi di progettazione o di supporto alla progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione o di supporto». Il legislatore, insomma, vietando di concorrere alle gare a coloro che, direttamente o indirettamente, abbiano partecipato alla progettazione, ha voluto evitare che il redattore del progetto possa essere in modo diretto o indiretto anche l’esecutore dei lavori.

«La circostanza che al momento della pubblicazione del bando, - ribadisce la delibera n 24 - il soggetto non rivestiva più alcun incarico direttivo all’interno del futuro aggiudicatario dell’appalto, non assume rilevanza, dal momento che la commistione delle cariche, verificata nel corso dell’espletamento dell’incarico di supporto alla progettazione, comporta il ragionevole dubbio sul fatto che il Consorzio Strade Sicure avrebbe potuto essere a conoscenza delle problematiche progettuali dell’appalto, sussistendo all’interno dei due soggetti giuridici, un medesimo soggetto potenziale veicolo di informazioni». In base a quanto sopra, l’Autorità ha ritenuto «che non è conforme all’articolo 17, comma 9 della legge 109/1994 l’aggiudicazione dell’appalto in questione».

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