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E per le assemblee la strada tortuosa delle video-riunioni

Da quest'anno anche le riunioni non sono più quelle di una volta: la pandemia ha cambiato faccia a uno degli appuntamenti fissi nella vita degli italiani

E per le assemblee la strada tortuosa delle video-riunioni

La riunione di condominio più feroce del cinema italiano è rappresentata in un film di Fantozzi (Fantozzi subisce ancora, del 1983, sopra un fotogramma): pochi minuti di caricaturale e grottesca violenza. Ma da quest'anno anche le riunioni non sono più quelle di una volta: la pandemia ha cambiato faccia a uno degli appuntamenti fissi nella vita degli italiani. Per evitare il rischio focolaio (è successo, a Pescara: otto contagi dopo una riunione in cui si discuteva, come ovvio, del superbonus) è stata caccia aperta a saloni modello pranzo di matrimonio, e perfino a cinema e teatri per rispettare le norme del distanziamento sociale.

I più sofisticati hanno optato per la videoconferenza, così come consigliato dalle autorità sanitarie. Una scelta resa possibile dal cosiddetto «Decreto agosto», che ha modificato l'articolo 66 delle disposizioni attuative del codice civile. In caso di assemblea via video l'avviso di convocazione deve contenere, anzichè il luogo fisico di riunione come prevedevano fino ad ora le norme, l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale deve tenersi la riunione.

La strada è stata percorsa soprattutto dagli amministratori delle seconde case (che presentavano una difficoltà in più: la distanza tra le residenze dei partecipanti e, spesso, l'esigenza di varcare i confini regionali). In un contesto litigioso come quello italiano, però, tutte le novità portano con se' delle potenziali incognite.

Non è un caso che i partecipanti a questo nuovo tipo riunioni abbiano spesso dovuto prestare il proprio consenso (oltre che all'assemblea stessa) su una lunga serie di temi. Per esempio accettando che una eventuale disconnessione dovuta a motivi tecnici non possa essere addebitata nè all'amministratore nè al condominio e non possa essere opposta come causa di nullità.

A dare una mano, a proposito di superbonus, è stata invece la norma che prevede una riduzione dei quorum: la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

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