Ecco come Vienna riesce a custodire i nomi dei clienti

GARANZIE Serve un voto di almeno due terzi del Parlamento per modificare la legge. La giustizia straniera non ha alcuna possibilità di rivolgersi direttamente agli istituti austriaci

Il segreto bancario austriaco è ancorato al paragrafo 38 della Legge bancaria (BWG) e, grazie ad una norma costituzionale, gode di tutela assoluta e richiede una maggioranza composta da due terzi del Parlamento per modificarlo. Il segreto bancario vige anche nei confronti delle autorità. Gli elementi che consentono di violarlo sono regolati per legge. La grande importanza attribuita al segreto bancario in Austria risulta da una tradizione pluriennale di discrezione riguardo agli investimenti di capitale.
Una legge di modifica votata a settembre dal Parlamento austriaco non ha cambiato la situazione. La legge è servita soltanto ad ottenere la cancellazione dalla lista grigia dell’Ocse e a non infrangere le disposizioni stillate dal G20 di Londra incorrendo nelle pesanti sanzioni previste per chi non si adegua ai nuovi profili di collaborazione fiscale. L’Austria era rimasto l’unico Paese dell’Unione Europea iscritto nella lista grigia e rischiava di trovarsi esclusa dai progetti e dai finanziamenti previsti dalla Banca europea degli investimenti. Il voto del Parlamento ha innanzitutto scongiurato quel rischio. Dopo l’approvazione della nuova legge anche l’Austria deve provvedere alla firma di 12 accordi che contengano gli standard richiesti dall’Organizzazione parigina in materia di assistenza amministrativa. Il trucco sta nel non inserire tra i 12 Paesi oggetto d’accordo Paesi come Italia e Germania, che maggiormente alimentano i conti austriaci. Per questo l’approvazione della legge del primo settembre non cambia l’essenza del segreto bancario. Qualsiasi richiesta di assistenza da parte delle autorità del nostro Paese deve contenere riferimenti concreti ad un investimento finanziario detenuto all’estero. Dunque un giudice per avere informazioni su un eventuale indagato deve già conoscere con precisione l’ubicazione dei suoi depositi.

L’autorità estera deve, inoltre, dare prova di avere esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per chiarire i fatti e continuare l’inchiesta. Le richieste di reciproca assistenza vanno presentate agli organi giudiziari austriaci. Gli enti o gli organi giudiziari stranieri non hanno nessuna possibilità di rivolgersi direttamente alle banche austriache.

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