I 3 mesi che stravolgono il conto corrente

Bastano solo 90 giorni per la segnalazione dell’istituto di credito in base alle nuove regole penalizzanti sul deposito di denaro per persone fisiche e imprese

I 3 mesi che stravolgono il conto corrente

Regole ferree per i conti correnti. Dal 31 dicembre del 2020 gli istituti bancari si sono adeguati al Regolamento Eba (l’authority bancaria europea) sui requisiti di capitale. Questo comporta importanti cambiamenti nel rapporto tra istituto bancario e correntista. La modifica riguarda, in particolare, lo stato di default per persone fisiche e imprese. Infatti, oggi, bastano solo 90 giorni per la segnalazione della banca in base alle nuove regole penalizzanti sul conto corrente per persone fisiche e imprese. La definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

Considerato che alcune informazioni disponibili su Internet forniscono un quadro poco chiaro sulla reale portata delle modifiche alla definizione di default dal punto di vista della clientela, la Banca d'Italia ha adottato alcune iniziative con l’obiettivo di favorire la comprensione dei possibili effetti dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante; la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione; 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta); l'1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Sostanzialmente, comunque, le regole non vietano la possibilità di avere sconfinamenti di conto. Infatti, gli istituti bancari possono permettere ai correntisti di sconfinare oltre la disponibilità presente sul conto, ovvero in caso di affidamento, oltre il limite di fido.

Deve essere ricordato che lo sconfinamento di conto non è mai un diritto del correntista, ma piuttosto una facoltà concessa dall’istituto bancario, che può applicare anche delle commissioni (secondo le proprie policy interne sull’argomento).

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