La "rivoluzione" sul bollo auto. Chi può "evitare" il pagamento

Anche in questo caso sarà determinante il peso della cartella in cui è contenuta la contestazione del mancato pagamento: stralcio solo sotto i 5mila euro

La "rivoluzione" sul bollo auto. Chi può "evitare" il pagamento

Dl Sostegno e rottamazione delle cartelle, una situazione che potrebbe coinvolgere anche i mancati pagamenti del bollo auto.

A spiegare cosa potrebbe accadere è l'avvocato Riccardo Langosco di Langosco, esperto in materia di contenziosi tributari. Stante il fatto che il Dl Sostegno è tuttora in via di definizione, per ciò che ci è dato sapere fino ad ora, pare che il condono sia indirizzato verso quei debiti in carico agli agenti della riscossione per gli anni compresi tra 2000 e 2015.

"Per le cartelle superiori a 5mila euro, dovrebbe esserci una nuova rottamazione che, se funzionerà come quelle precedenti, prevederà un versamento integrale delle somme richieste senza sanzioni e interessi di mora", spiega il legale a "Motor1". Le cose potrebbero pertanto cambiare nel caso in cui ci si riferisse a cartelle dal peso complessivo superiore ai 5mila euro. Può infatti capitare che la contestazione per bolli non pagati sia inserita in cartelle contenenti anche altri debiti maturati con Enti diversi. Ciò significa che, se il dl Sostegno dovesse mantenere le caratteristiche anticipate finora, lo stralcio sarebbe possibile per quelle cartelle contenenti anche il tributo "bollo auto" entro e non oltre i 5mila euro. "Se, al contrario, l’importo totale fosse superiore, non avremmo lo stralcio, ma rientreremmo nell’ipotesi della rottamazione-quater, che, come detto, dovrebbe prevedere il pagamento del totale, detratti solo sanzioni e interessi di mora", spiega l'avvocato Landosco.

Quindi anche ipotizzando il caso di contribuenti con pari debito di 8mila euro, andrà peggio a chi si vede richiedere il pagamento in un'unica cartella rispetto a colui il quale riceve la segnalazione"in più cartelle da importi ridotti". Quest'ultimo vedrà cancellare automaticamente tutti i debiti, mentre il primo dovrà aderire alla rottamazione ed attivarsi per risolvere la questione.

"In passato", spiega l'esperto,"si doveva compilare un modulo da presentare all’Agente della riscossione contenente la dichiarazione di voler procedere alla definizione, l’indicazione specifica dei ruoli, nonché il numero di rate in cui si intendeva effettuare il versamento, impegnandosi a rinunciare a eventuali giudizi pendenti". In caso di dubbi è bene contattare l'Agente della riscossione per comprendere quali sono eventualmente i debiti accumulati. L'altra via è il portale web, anche se l'individuazione delle singole voci risulta talvolta molto complicata, specie "se si considera che ogni Ente impositore può affidare la riscossione a diversi soggetti".

Per quanto riguarda i casi di fermo amministrativo del mezzo di proprietà, questo decade in modo automatico, ma solo nei casi in cui si parli di "stralcio". Per la rottamazione il discorso è differente: "L’Agente della riscossione procede alla sospensione del fermo amministrativo iscritto in data anteriore, a seguito del pagamento della prima rata e su istanza del contribuente".

Ovviamente per poter accedere alla rottamazione bisogna definire"tutti i carichi per i quali lo stesso era stato iscritto. Quindi, se lo stralcio o la rottamazione riguardano solo parte dei crediti collegati al fermo, non si otterrà la liberazione del veicolo".

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