Inps al 50% per le mamme che rientrano al lavoro

Con una circolare l’Inps, è ritornata sull’esonero per un anno dal versamento del 50% dei contributi delle lavoratrici che rientrano in servizio dopo il congedo maternità

Inps al 50% per le mamme che rientrano al lavoro

Le mamme che rientrano al lavoro entro il 31 dicembre dopo il congedo maternità o dopo l’astensione facoltativa possono godere di un taglio dei contributi Inps a loro carico pari al 50%.

Lo ha ricordato l’Inps con la circolare 102 del 19 settembre, elencando i paletti che vanno osservati per potere usufruire di questa agevolazione.

Una misura prevista dalla legge di Bilancio e che vale soltanto per le dipendenti del settore privato. Sono quindi escluse le donne che lavorano per la Pubblica amministrazione.

Le norme per il taglio del 50% dell’Inps

Come detto, possono goderne per un anno solare le mamme che rientrano al lavoro entro il 31 dicembre e vengono applicate sia ai rapporti di lavoro in essere sia a quelli che si instaureranno, purché circoscritti a 12 mensilità. La contribuzione sociale è paritetica, pagata quindi sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro ed è bene esplicitare che il taglio del 50% è applicabile soltanto alla quota parte pagata dalla lavoratrice e questo è sufficiente a non fare rientrare questo esonero sotto l’egida degli aiuti di Stato e, nel contempo, non dando benefici diretti ai datori di lavoro, non necessita neppure del documento unico di regolarità contributiva.

Allo stesso modo, specifica l’Inps, non si tratta di un’agevolazione che può essere inserita negli incentivi alle assunzioni previsti nel decreto legislativo 150/2015 ed è in ogni caso cumulabile con altri esoneri previsti relativamente alle contribuzioni versate dai datori di lavoro.

Come procedere all’esonero

Il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta all’Inps. Per farlo deve accedere alla funzione Contatti del Cassetto previdenziale, scegliendo il campo “Esonero art. 1 c. 137 L234/2021” nella voce Assunzioni agevolate e sgravi. Da qui occorre poi richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione OU e, stando alla norma, si tratta di una richiesta che va fatta prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al periodo a partire dal quale la lavoratrice intende usufruire dell’esonero.

Dopo una verifica il codice OU verrà autorizzato e potrà essere applicato dal mese in cui la mamma rientrerà al lavoro e al massimo per 12 mesi.

La questione fiscale

I contributi rappresentano un costo e, come tali, sono al riparo dalle logiche del prelievo fiscale. Riducendo la somma versata a titolo contributivo, aumenta di conseguenza l’importo soggetto a tassazione.

L’Ansa ha citato un esempio che riportiamo di seguito: partendo da una retribuzione lorda di 1.500 euro le mamme che godono del taglio del 50% pagano 68 euro in meno di contributi.

Si tratta però di una somma sulla quale occorre pagare le imposte le quali, supponendo un’aliquota fiscale del 27%, restituisce circa 18 euro di imposte in più. Al netto di ciò (68 euro ai quali occorre sottrarre 18 euro per le imposte), il netto è di circa 50 euro appannaggio delle mamme lavoratrici, ossia 600 euro circa l’anno.

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