L'ultimo disastro del dl Rilancio: chi resta con le tasche vuote

Secondo il decreto "Rilancio" restano fuori dal contributo a fondo perduto le partite Iva iscritte agli Ordini, le imprese cessate e i lavoratori dipendenti

L'ultimo disastro del dl Rilancio: chi resta con le tasche vuote

Tagliati fuori. Dimenticati dallo Stato in questo momento di difficoltà. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha più volte annunciato il decreto "Rilancio" come una svolta per tutti quei lavoratori danneggiati dal lockdown da coronavirus. Bene, questo per alcuni aspetti è vero. Però c’è un fatto che lascia interdetti: molti lavoratori rimarranno con le tasche vuote. Era già accaduto con il bonus 600 euro di aprile per le partite Iva. Se queste erano state aperte nel 2020, quindi a partire dal gennaio di quest’anno, sarebbero rimaste fuori dal sussidio. Se ne parlò molto. E in molti espressero il loro dissenso. Le proteste si moltiplicarono soprattutto da parte di quegli imprenditori che, avendo tirato su la saracinesca nel 2020, venivano di fatto esclusi dall’aiuto.

Ora accade qualcosa di simile con il dl "Rilancio". I professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza sono fuori dal contributo a fondo perduto che viene concesso al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19. Il punto determinante e che non lascia dubbi è quello che specifica che il contributo non spetta "ai soggetti la cui attività è cessata nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza".

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Il decreto "Rilancio", firmato questa sera dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cambia di nuovo le regole in fatto di finanziamenti a fondo perduto, stavolta escludendo non solo le partite Iva iscritte agli Ordini, ma anche i lavoratori dipendenti. Un giro di vite non indifferente che lascia fuori una ricca platea di potenziali beneficiari della prestazione, in un momento in cui sono tanti i professionisti che hanno subìto grandi danni economici.

L’ultima bozza diffusa prevede l’esclusione dei professionisti iscritti agli Ordini dalla possibilità di richiedere il contributo, concesso a chi ha subìto una riduzione del fatturato ad aprile 2020 pari a due terzi rispetto dell’ammontare dei ricavi di aprile 2019. Nella versione precedente si prevedeva che tale contributo andasse a soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva, purché i ricavi non fossero superiori ai 5 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019).

Si allunga, dunque, l’elenco degli esclusi. Già nelle precedenti versioni del provvedimento venivano fatti fuori i professionisti con reddito inferiore a 50mila euro, poiché destinatari del reddito di ultima istanza istituito dal decreto "Cura Italia". Si aggiungono ora all’elenco anche i lavoratori dipendenti (ovvero chi, oltre a svolgere attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario con partita Iva è anche dipendente presso un’altra azienda) e, come abbiamo detto, i professionisti iscritti a una cassa previdenziale privata.

Il contributo a fondo perduto, secondo quanto ricostruito da Italia Oggi, spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La percentuale di rimborso a fondo perduto è del 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro. Scende al 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro. Il 10% spetta ai soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro. Infine va ricordato che da domenica c'era un "buco" normativo non da poco. Il Cura Italia infatti blindava i posti di lavoro inibendo i licenziamenti.

Bene, questa misura scadeva ieri. Il nuovo dl Rilancio di fatto li bloccherebbe fino ad agosto (estendendo la norma), ma il testo tardava ancora ad arrivare in Gazzetta Ufficiale. Questo rappresentava un bel problema per migliaia di lavoratori.

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