Economia

Il pugno di ferro del Fisco: mette nel mirino le buste paga

Il governo con il decreto Agosto si prepara ad analizzare il fatturato delle aziende che fanno richiesta della cassa integrazione. Il fisco mette sotto la lente la Cig

Il pugno di ferro del Fisco: mette nel mirino le buste paga

Una misura, quella contenuta nel decreto Agosto, che dovrebbe contribuire a far luce sul fatturato delle imprese che fanno richiesta della cassa integrazione. In altre parole, il fisco sarà impiegato in aiuto dell’Inps sulla verifica dei requisiti d’accesso alla nuova Cig. Lo Stato, in soldoni, si prepara a vederci chiaro mettendo nel mirino le nostre buste paga. L’Agenzia delle entrate verificherà, infatti, la veridicità del fatturato autocertificato dai datori di lavoro ai fini del versamento del contributo. L’Inps e le Entrate provvederanno a effettuare le dovute analisi relative alla sussistenza del requisito dichiarato con applicazione delle relative sanzioni, anche penali, in caso di dichiarazioni false. La bozza del dl Agosto, che dovrebbe essere approvato oggi dal consiglio dei ministri, parla chiaro.

La cassa integrazione sarà prorogata fino a fine dicembre: le prime 9 settimane di Cig saranno per tutti (indipendentemente dal calo di fatturato), mentre la seconda tranche, è lo schema di partenza, avrà dei paletti legati ai cali dei ricavi, per evitare che si ripeta quanto già visto nelle prime settimane di emergenza. Sarà poi estesa la possibilità delle aziende di prorogare fino a dicembre i contratti a termine senza causali.

Ma centriamoci sulla cassa integrazione. La riforma degli ammortizzatori fissa un massimo di 18 settimane di trattamenti a disposizione dei datori di lavoro, in due tranche (9 + 9 settimane), fruibili dal 13 luglio al 31 dicembre. Si prevede che la domanda di Cig vada presentata all’Inps entro la fine del mese successivo a quello d’inizio. La riforma degli ammortizzatori introduce, poi, secondo quanto scrive Italia Oggi, un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che fanno richiesta della cassa per periodi della seconda tranche (vale a dire oltre le prime 9 settimane). La misura del contributo non è unica, ma diversificata in base all’andamento del fatturato corrente del datore di lavoro rispetto allo scorso anno. Ed è in questo caso che interviene l’Agenzia delle entrate.

Se dal raffronto del fatturato del primo semestre 2020 con quello del corrispondente semestre 2019, risulta una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, il datore di lavoro non è tenuto a versare alcun contributo addizionale. Se risulta una riduzione inferiore al 20%, il contributo è pari al 9% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate. Se non risulta alcuna riduzione di fatturato, il contributo è pari al 18%.

Poi il nodo del blocco dei licenziamenti. Il governo starebbe cercando una soluzione che leghi la proroga del blocco dei licenziamenti a quella della cassa integrazione Covid. C'è chi come Leu spinge perché la misura resti fino a quando sarà possibile ricorrere alla cassa integrazione, mentre nella maggioranza c’è anche chi ritiene si debba legare il termine all’effettivo utilizzo della Cig. Questa è la soluzione che compare in una bozza del decreto. A questo punto potrebbe dunque essere "mobile" la data di termine della misura (si sarebbe ipotizzato 15 ottobre, 31 dicembre o come data intermedia il 30 novembre) e cioè avere scadenze per le diverse imprese, se legata alla disponibilità della Cig Covid.

Il dl prevede che l’istanza di accesso alla Cig relativamente a periodi della seconda tranche di 9 settimane (quella che viene ottenuta in base ai ricavi dell'azienda) vada comunque presentata all’Inps e che in essa il datore di lavoro autocertifichi la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

L’Istituto di previdenza, di conseguenza, autorizzerà la Cig come di consueto e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della cassa.

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